Rottamazione delle sanzioni pagando solo l’aggio della riscossione

Il 21 aprile 2017 è la scadenza ultima del termine per aderire alla definizione agevolata dei carichi a ruolo, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella Legge n. 225/2016.
Con tale ultimo provvedimento il legislatore ha previsto la possibilità per i contribuenti di estinguere i propri debiti con l’erario, versando i soli importi dovuti a titolo di imposta ed aggio della riscossione, ottenendo così il beneficio della cancellazione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi moratori, che dunque non saranno più dovuti.
Ma cosa accade qualora il contribuente risulti debitore delle sole sanzioni irrogate a seguito della violazione di norme tributarie? In tali casi è possibile aderire alla definizione agevolata e, se sì, con quali benefici?
Alcuni importanti chiarimenti sul punto sono stati resi dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017.
L’Agenzia ha in particolare evidenziato che il comma 10 dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, alla lett. e-bis), esclude espressamente dal beneficio della definizione agevolata i soli carichi recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali” e, cioè, le sanzioni amministrative non tributarie.
La norma, al contrario, non esclude dalla definizione agevolata i carichi recanti solo importi che risultino dovuti a titolo di sanzioni tributarie.
Si può dunque desumere, precisa l’Agenzia delle Entrate, che “il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrative tributarie”, i quali potranno quindi essere definiti usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa in parola.
Si tratta di una precisazione di notevole importanza, poiché numerose sono le ipotesi in cui il carico affidato all’Agente della Riscossione può comprendere le sole sanzioni: si pensi a tutte le ipotesi di sanzioni irrogate con specifico atto di contestazione e irrogazione della sanzione a seguito, ad esempio, di mere violazioni formali di norme tributarie (quali, tra le altre, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui non sono dovute imposte, la cui sanzione è prevista dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997; l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme sono state interamente versate, sanzionata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997; l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte del soggetto che effettui esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta) o di omessi o tardivi versamenti sanzionati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
Sulla base di tali precisazioni dell’Agenzia saranno definibili anche le sanzioni irrogate a carico del soggetto ritenuto responsabile in solido per il pagamento delle sole sanzioni, in quanto “autore materiale” di violazioni formali o anche sostanziali di norme tributarie a norma dell’art. 11 del D. Lgs. n. 472/1997 (si pensi all’ipotesi del rappresentante o amministratore, anche di fatto, di società, associazioni od enti o, ancora, del dipendente o del rappresentante legale o negoziale di una persona fisica o giuridica che, nell’adempimento del suo ufficio o mandato, abbia violato norme tributarie e, quindi, si sia visto notificare un avviso di accertamento o di pagamento quale soggetto responsabile in solido, appunto, per le sole sanzioni).
L’inclusione dei carichi citati nell’ambito della definizione agevolata comporta, in particolare, rilevantissimi benefici per tutti i soggetti interessati: come infatti precisa l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare, in detti casi il contribuente, per poter beneficiare della definizione agevolata, sarà tenuto a pagare solamente le somme dovute a titolo di aggio all’Agente della Riscossione, oltre agli eventuali interessi previsti dal comma 1, lett. a) dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, a qualsiasi titolo affidati dall’Ufficio all’Agente della Riscossione e iscritti nel ruolo, ottenendo così lo sgravio integrale delle somme dovute a titolo di sanzioni.
Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’Agente della Riscossione (ad esempio, per non essere stata ancora notificata la cartella di pagamento), il debitore, per avvalersi dei benefici della definizione agevolata, dovrà esclusivamente presentare la relativa dichiarazione di adesione all’Agente della Riscossione entro il 21 aprile 2017 (così l’Agenzia delle Entrate al par. 2.1. della Circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, consultabile gratuitamente al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+2+08032017/circolare+definizione+agevolata+carichi_08032017_17.00V1.pdf 
L’Autore
Avv. Anna Pavone


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