Non sarà sfuggito agli attenti lettori che con d.lgs. 81/2025 si è stabilito che gli effetti della nota proroga COVID cessino “a decorrere dal 31 dicembre 2025”.
Ma che bella norma, la cui unica ratio è IL GETTITO. Altrimenti avremmo tutti creduto che la proroga fosse eterna….
Ma la realtà è che la proroga di 85 giorni riguardava i termini di versamento dei contribuenti e corrispondentemente i termini di decadenza per gli uffici. Termini di versamento prorogati di 85 giorni solo nel 2020. Mentre ora il legislatore vorrebbe che la proroga dei termini di decadenza a carico degli uffici per la notifica degli accertamenti resti valida fino al 31 dicembre 2025. Quindi 85 giorni in più per gli uffici, tornati alla normalità da 5 anni, nessun giorno in più per i versamenti dei contribuenti dopo il 2020.
La norma costituisce un volo pindarico del legislatore e sarà severamente censurata dalla CEDU, se non interverrà prima la Corte Costituzionale, perché:
– Una norma non può valere per il passato
– Nel caso di specie il passato era regolato dalla norma di proroga (art 67 D.L. 18/2020), che richiamando l’art 12 del d.lgs. 159/2015, considerava la durata della proroga di 85 gg sia per i versamenti che per la decadenza degli uffici a tutti gli effetti terminata nel 2020 o al più nel 2022 con la cessazione in Italia dello stato emergenziale
– Per scrivere una norma con efficacia nel passato il legislatore avrebbe dovuto emanare una norma interpretativa, ma non lo ha potuto fare perché questa norma avrebbe riguardato anche i contribuenti che avrebbero richiesto gli interessi sugli anticipati versamenti
– La norma presenta profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’uguaglianza e tutela dell’affidamento
– Viola inoltre i principi internazionali stabiliti dalla Convenzione CEDU perché interferisce sui numerosissimi processi in corso, negando un giudizio equo.
Chi volesse agire dinanzi la CEDU ha 4 mesi dalla data di deposito della sentenza definitiva della Corte di Cassazione, ma nelle more può sollevare all’interno dei vari gradi di giudizio una questione di legittimità costituzionale della norma, con la quale il legislatore italiano ha ritenuto i contribuenti sudditi, anziché cittadini che hanno pagato le tasse anche durante l’emergenza COVID.
L’Autore
Avv. Edoardo Giontella
