Transfer Price e Tnmm: Quando la comparazione è inattendibile secondo la Cassazione.

Il nostro studio ha assistito un contribuente cui venivano mossi rilievi in tema di transfer price, mediante l’applicazione del TNMM (Transactional Net Margin Method), che si è concluso con l’Ordinanza della Suprema Corte (n. 15698/26 depositata il 22/5/2026).
L’arresto della Corte di Cassazione ha stabilito interessanti principi che possono riassumersi come di seguito:

  • il metodo del confronto diretto con prezzi applicati a soggetti terzi indipendenti (CUP) risulta preferibile rispetto agli altri metodi;
  • se il contribuente per verificare la congruità dei prezzi ha applicato il metodo CUP, l’Ufficio e il giudice cui viene sottoposta la questione devono indicare le ragioni di preferenza degli altri metodi rispetto al metodo CUP;
  • nell’applicazione del metodo TNMM, l’Ufficio e il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’accertamento devono necessariamente motivare in ordine alle sostanziali analogie tra il contribuente accertato e le società che sono state prese a base per l’applicazione del TNMM;
  • la mancanza di omogeneità sostanziale delle attività svolte dal contribuente accertato con quelle svolte dalle società comparate rende l’applicazione del metodo TNMM illegittima poiché conduce a risultati inattendibili;
  • un confronto eseguito sulla base di metodi reddituali come il TNMM deve tener conto delle differenze merceologiche, delle dimensioni e dei mercati in cui operano la società accertata e quelle utilizzate come comparabili.

In buona sostanza, se tra la società accertata e quelle utilizzate per la comparazione emergono differenze sostanziali quanto agli elementi sopra indicati, l’Ufficio e il giudice chiamato a pronunciarsi devono indicare le ragioni per le quali dette differenze non assumono rilevanza nella comparazione.
In assenza di tale indicazione la semplice identità dei codici ATECO non è idonea a supportare accertamenti sul transfer price con metodi reddituali.
L’Ufficio e il giudice sono, pertanto, chiamati a motivare l’applicazione del TNMM, procedendo con tutti gli aggiustamenti necessari per rendere omogenei i dati comparati, escludendo ad esempio dalla comparazione le transazioni di beni diversi rispetto a quelli venduti dalla società accertata, le transazioni che avvengono in mercati (o in valute) diversi da quelli ove opera la società accertata e ogni altra differenza apprezzabile che emerge dai bilanci posti a confronto, quale ad esempio la composizione dei costi, delle rimanenze, ecc..

L’arresto della Suprema Corte è di fondamentale importanza e si pone in linea con quanto previsto dall’art.4 del D.M. 14/5/2018 che, da un lato, impedisce di disapplicare il metodo scelto dalla contribuente per la comparazione, se non a seguito di congrua motivazione (comma 6), e dall’altro indica quale metodo di comparazione preferibile quello del confronto dei prezzi applicati a terzi soggetti indipendenti (comma 3).
La citata Ordinanza ha cassato con rinvio ai giudici di merito la sentenza di secondo grado che non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, al fine di accertare se nel caso di specie sussistano le condizioni per il disconoscimento dell’applicazione del metodo CUP con conseguente applicazione del TNMM. Accertamento che non potrà prescindere da una attenta verifica degli elementi e dei dati posti a confronto, al fine di rendere attendibile la comparazione secondo il TNMM. Se da tale verifica dovesse emergere l’esistenza di differenze di tali elementi e dati con quelli della società accertata e l’assenza di aggiustamenti per eliminare tali differenze, non potrà essere in alcun modo contestata la comparazione effettuata dal contribuente applicando il CUP.

L’auspicio è che gli Uffici si adeguino ai principi stabiliti dalla Cassazione, evitando di applicare i metodi reddituali sulla sola base dei bilanci individuati su siti pubblici (ORBIS), senza approfondire ed eventualmente correggere le differenze che emergono tra le società comparate e la “Tested party”.

In assenza di tale approfondimento v’è il concreto rischio che la comparazione, sulla base di metodi reddituali, venga in sede giudiziaria considerata inattendibile, con inevitabile perdita di gettito per l’erario.

L’Autore
Avv. Edoardo Giontella

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