Il revirement della Corte di Cassazione: la cancellazione fisiologica della società dal registro delle imprese non comporta l’estinzione dell’illecito 231

Con la recente pronuncia n. 9006 del 22 febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio precedente orientamento in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese e responsabilità dell’ente per gli illeciti 231.
Prima della sentenza in commento, la Corte di legittimità aveva espresso il principio di diritto secondo cui l’estinzione fisiologica e non fraudolenta della persona giuridica determinava l’estinzione dell’illecito previsto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto ricorreva in tale eventualità un’ipotesi assimilabile alla morte dell’imputato (cfr. Cass., Sez. II, n. 41082 del 10.09.2019).
Tuttavia, con la recente pronuncia del febbraio 2022 la Corte di Cassazione è tornata sulla questione de qua e ha operato un significativo mutamento dell’indirizzo espresso in precedenza, affermando, in relazione a una fattispecie di lesioni colpose con violazione delle norme antiinfortunistiche contestata alle persone fisiche in collegamento soggettivo con l’ente, il seguente principio di diritto: “la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti la violazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
Ciò significa che, in caso di cancellazione della società a seguito della chiusura della procedura fallimentare, la responsabilità si trasferisce sui soci.
La Corte ha, pertanto, escluso che nel caso di specie possa applicarsi in via analogica all’ente la disciplina della morte del reo e ciò in virtù di ragioni afferenti a diverse tipologie di argomenti: tra questi, in particolare, si segnala per la sua pregnanza il pacifico principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite nel 2014 (cfr. S.U., n. 11170 del 25.09.2014, Uniland Spa e altro) secondo cui il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto e, quindi, non si comprende perché dovrebbe valere una conclusione differente per l’ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese.
Tra gli altri argomenti impiegati si annovera, altresì, quello secondo cui la cancellazione della società opera ex nunc, dunque, non verrebbero meno i rapporti sorti nell’esercizio dell’impresa anteriormente allo scioglimento. La cancellazione della società pone semmai un problema di soddisfacimento del relativo credito, non pone, viceversa, un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per i fatti anteriori la sua cancellazione, posto che la stessa non opera retroattivamente e nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire la stessa per effetto della cancellazione dell’ente stesso.
Alla luce di tale principio di diritto, intervenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese, il processo penale a carico dell’ente prosegue al fine di accertare la sussistenza o meno dell’illecito contestato alla persona giuridica.

Avv. Daniele Speranzini

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