E-commerce e Regime OSS: fattura elettronica

Come noto, dal 1 luglio 2021, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2 della Direttiva 2017/2455 alla Direttiva 2006/112/CE, è entrato in vigore il nuovo regime speciale One Stop Shop (c.d. regime OSS), il quale ha il pregio di semplificare gli adempimenti per l’assolvimento dell’imposta sulle vendite online di beni e/o prestazioni di servizi, effettuate in ambito UE nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Il nuovo regime opzionale, recepito a livello nazionale dal D.Lgs del 25 maggio 2021, n. 83, prevede, inoltre, per i soggetti passivi che accedono al regime speciale l’esonero dall’obbligo di emettere fattura, dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale (Relazione illustrativa al D.Lgs n. 83 del 2021).
Sul punto, difatti, l’art. 74 quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dal D.Lgs n. 83 del 2021 sancisce che “i soggetti che aderiscono al nuovo regime OSS UE sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti” del decreto IVA.

Ciò premesso, secondo quanto chiarito dall’Associazione Nazionale Produttori Software Gestionale e Fiscale (di seguito Assosoftware), in data 08/03/2022, nella nota di aggiornamento del “monitor della fattura elettronica”, per la compilazione della fattura elettronica “il suggerimento è quello di indicare solo l’imponibile con la natura N7 (che richiama come descrizione proprio l’art. 74 sexies del DPR 633/1972), con l’IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull’imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell’IVA (il campo non è controllato da SDI)”.

Pertanto, agli operatori economici che decidano di emettere, nei confronti dei consumatori finali, una fattura elettronica, tramite il Sistema Interscambio (c.d. SdI), viene suggerito di inserire nel documento solo l’imponibile con codice natura N7 (Iva assolta in altro stato UE).
Soggiunge Assosoftware, nella sopracitata nota, che, in caso di emissione della fattura elettronica, non occorre assolvere a nessun altro adempimento connesso all’operazione.
Invero, con riferimento agli elenchi INTRAST, che sono volti a tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere dai soggetti passivi IVA, “non vi sarebbero i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo”. Tale conclusione sembrerebbe trovare conforto nell’Allegato 11 del provvedimento di determinazione n° 493869 del 23 dicembre 202, emanato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recante le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.
Allo stesso modo, non vi sarebbero neanche i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione. Difatti, “laddove si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell’imposta di bollo virtuale”. A parere di Assosoftware, in un’ottica di semplificazione e riduzione degli oneri a carico degli operatori, è preferibile evitare una disparità di trattamento per le medesime operazioni.

Comunque, non avendo le informazioni fornite da Assosoftware carattere vincolante, sarebbe auspicabile un intervento da parte dell’Amministrazione finanziaria, al fine di porre fine ai dubbi interpretativi sulla compilazione della fattura elettronica nel caso di commercio elettronico e di vendite a distanza.

L’Autore:
Dott.ssa Sofia Ludovica Giurlani

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