La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7404, depositata il 17.03.2021, si pronuncia sulla natura (d’impresa/di lavoro autonomo) del reddito prodotto dalle società tra professionisti

Come noto, la natura (d’impresa/di lavoro autonomo) del reddito prodotto dalle società tra professionisti è stata oggetto di numerosi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali, scaturiti dall’assenza di una specifica disciplina fiscale sul punto.
Nella Sentenza n. 7404, depositata il 17.03.2021, la Corte di Cassazione specifica che la norma di riferimento, per l’individuazione della natura del reddito prodotto da dette società, è l’art. 2238 c.c..
Art. 2238 c.c. che, se in linea generale nega la natura commerciale delle attività dei professionisti intellettuali, nel contempo stabilisce che a dette attività intellettuali si applichino le disposizioni dettate in relazione all’impresa commerciale, allorché le prestazioni professionali costituiscano elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa.
In applicazione del citato art. 2238 c.c., la Corte di Cassazione giunge alla seguente conclusione: “quando l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, ovvero quando prevalga il carattere dell’organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, il professionista acquista la qualità di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c.” e conseguentemente il reddito prodotto dalla società di professionisti deve qualificarsi come reddito di impresa.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione la qualificazione del reddito di una società tra professionisti, come reddito di impresa, dipende dalla concreta strutturazione della società, ed in particolare dalla presenza all’interno di essa (da accertarsi, caso per caso), di un autonomo profilo organizzativo, rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire, come struttura a sé stante, quella stessa prestazione professionale che connota l’attività personale tipica del professionista.
In altri termini, perché in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale, occorre anche una attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell’apporto intellettuale si configura solo coma una delle componenti dell’organizzazione, e ciò in quanto l’attività autonoma organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista intellettuale, connotata dalla personalità (art. 2232 c.c.), presupponendo quel profilo di autonoma organizzazione di cui agli artt. 2082 c.c. e 2238 c.c..

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

Confisca e diritti del creditoreLe Sezioni Unite Si Pronunciano Sulle Regole Di Assoggettamento Ad Imposta Di Registro Per Gli Atti Che Enunciano Disposizioni Di Altri Atti – Aumenti Di Capitale Con Rinuncia Al Credito Da Finanziamento SociIl contribuente ha diritto al rimborso degli importi versati all’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un avviso di accertamento fondato su fatti materiali ritenuti insussistenti dal giudicato penale, anche se divenuto definitivoDiritto al rimborso dell’IMU versata sull’abitazione principale dell’altro coniuge: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022La Corte di Cassazione disapplica le norme interne in tema di sanzioni doganali applicando il principio di proporzionalità