La platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto da Decreto Sostegni

L’art. 1 del Decreto Sostegni riconosce un contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza COVID 19.
I commi 1 e 2 disciplinano l’ambito soggettivo del contributo a fondo perduto COVID-19, e individuano i beneficiari del contributo medesimo, nonché i soggetti esclusi.

1.I beneficiari del contributo a fondo perduto.

In particolare, il comma 1 prevede che il contributo a fondo perduto sia riconosciuto ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

a. I soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Quanto alla nozione di “soggetti residenti nel territorio dello Stato”, si precisa che sono considerati tali:
– le persone fisiche che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (art. 2, comma 2, del TUIR), e, quindi, coloro che hanno in Italia la sede principale dei propri affari e interessi o la loro dimora abituale (art. 43 c.c.);
– le persone giuridiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato (art. 73, comma 3, TUIR).
Per “soggetto stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (art. 7, comma 1, lett. d), Decreto IVA).
L’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato (art. 162 del TUIR).
In estrema sintesi, quindi, per poter rientrate tra i beneficiari del fondo perduto previsto dal nuovo Decreto Sostegni, il titolare della partita IVA deve avere in Italia:
– o la sede principale dei suoi affari e interessi o la propria dimora abituale o una sede fissa di affari per mezzo della quale esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato (se persona fisica);
– o la propria sede legale o la propria sede effettiva o una sede fissa di affari per mezzo della quale esercita in tutto, o in parte la sua attività sul territorio dello Stato (se persona giuridica).
Pertanto, non rientrano tra i beneficiari del contributo in esame, le società residenti all’estero, prive di stabile organizzazione nel territorio italiano che, effettuando operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, si sono identificate direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del Decreto IVA o hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto IVA.

b. I soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Secondo il sopra citato comma 1 del Decreto in esame, il contributo spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa (art. 4 del Decreto IVA), arte o professione (art. 5 del Decreto IVA) o producono reddito agrario (art. 32 del TUIR).
Si tratta, in particolare:
– degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
– dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
– delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché delle società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e delle società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 e degli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
– degli enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, comprese le associazioni sportive dilettantistiche e anche – come specificato dalla relazione illustrativa – gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento dell’attività commerciale;
– delle persone fisiche e delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche (art. 5, comma 3, lettera c, del TUIR) che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR);
– delle società tra professionisti (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 2020).
Si ritiene, inoltre, che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di “lavoratore dipendente” possano comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

2.I soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto.

Il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Sostegni individua le categorie di soggetti che non possono beneficiare del contributo a fondo perduto. Si tratta in particolare:
– dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto in esame;
– dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto in esame;
– degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni (art. 74 del TUIR);
– degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (art. 162 bis del TUIR DPR 917 del 1986).

Conclusioni.
Rispetto ai precedenti Decreti, il presente provvedimento governativo, amplia notevolmente la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto. Ed, invero, diversamente dal decreto rilancio (D.L. n. 34 del 2020), il provvedimento governativo in esame non esclude dalla platea dei destinatari i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020). Inoltre, sono scomparsi i riferimenti ai codici ATECO, che avevano escluso dai beneficiari dei contributi a fondo perduto, previsti dai Decreti Ristori, diversi operatori economici colpiti dall’emergenza COVID 19.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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