Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il decreto che fissa i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal COVID-19.
Nel dettaglio, il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di previdenza privati è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a Euro 600, che spetta:
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a Euro 35.000, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza Coronavirus;
- ai lavoratori che, sempre nell’anno d’imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 Euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A quest’ultimo riguardo, il Decreto precisa che si intende:
- per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Decreto Cura Italia, nonché con il reddito di cittadinanza ed è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.
La domanda per l’ottenimento dell’indennità deve essere presentata dai professionisti e dai lavoratori autonomi, a partire dal 1° aprile 2020, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione e provvedono ad erogarla all’interessato.
L’indennità può essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata secondo l’apposito schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, nella quale attesta:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non beneficiare dell’indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Decreto Cura Italia, né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato, per lo stesso fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito non superiore a 35.000 euro, ovvero un reddito compreso tra 35.000 e 50.000;
- di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, o di aver subito un calo dell’attività di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 di aver subito, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle limitazioni alla propria attività.
All’istanza, sempre a pena di inammissibilità, deve essere poi allegata la copia del documento d’identità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie e postali per l’accreditamento dell’importo.
Dott.ssa Ludovica Niscola