Proseguiamo l’approfondimento delle misure adottate dal Governo a sostegno della liquidità delle persone fisiche e delle imprese con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto “Cura Italia”, trattando della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione e delle rate relative alla c.d. “rottamazione-ter” e al c.d. “saldo e stralcio” (art. 68 del D.L. n. 18/2020).
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.
L’art. 68 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, ha previsto che, “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
Dalla lettera della disposizione esaminata, così come anche riportato nella Relazione Illustrativa del Decreto “Cura Italia”, risultano sospesi, per il periodo che va dall’ 8 marzo fino al 31 maggio 2020, i termini di versamento “derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali”.
La sospensione riguarda anche i versamenti relativi agli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni fiscali per la riscossione coattiva dei tributi locali emesse dagli enti territoriali, nonché ai “nuovi” atti di accertamento esecutivi che gli enti locali possono emettere ex articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali (art. 68 del D.L. n. 18/2020).
I versamenti oggetto di sospensione, tra cui rientrano anche i versamenti degli importi che sono stati oggetto di precedente rateazione in scadenza nel medesimo periodo, devono essere effettuati:
- in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020, ovvero
- come confermato dall’Agenzia della Riscossione nel documento pubblicato il 20/3/2020 sul sito dell’Agenzia contenente le risposte ai quesiti più frequenti ricevuti sul Decreto “Cura Italia”, per gli importi delle cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione sarà possibile beneficiare dell’ordinaria rateizzazione, presentando apposita istanza all’Agente della riscossione entro il termine del 30 giugno 2020.
Si rileva, altresì, che non è previsto alcun rimborso di quanto sia stato eventualmente già versato.
Sospensione dei termini di versamento derivanti da atti di accertamento “esecutivi”, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020.
In merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento “esecutivi” ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 78/2010, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020, con la quale ha fornito i “primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia)”.
La disamina fornita dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare si basa sulle caratteristiche proprie della procedura di riscossione delle somme derivanti dagli atti di accertamento “esecutivi” disciplinata dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, secondo il quale il contribuente destinatario di un accertamento “esecutivo” può decidere, entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto,
- se effettuare il pagamento, prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciando all’impugnazione, ovvero
- proporre ricorso in Commissione Tributaria, versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio (art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010).
Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’Agente della Riscossione (art. 29, comma 2, D.L. n. 78/2010).
Con riguardo ai termini di impugnazione degli avvisi di accertamento “esecutivi”, l’Agenzia delle Entrate rileva che “l’intervenuto articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie”.
Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, “la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:
- in sede di acquiescenza all’atto, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- oppure, in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio”.
In altri termini, per gli avvisi di accertamento c.d. esecutivi, il cui termine di impugnazione era ancora pendente al 9 marzo 2020, ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020,
- è sospeso anche il termine di 60 giorni previsto per il pagamento dell’atto, sia in caso di acquiescenza, che, in presenza di ricorso, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio, e tale termine riprenderà a decorrere dopo il 15 aprile 2020,
- mentre, per gli atti notificati al contribuente durante il periodo di sospensione, il termine per il pagamento dell’atto inizierà a decorrere dopo il 15 aprile 2020.
Pertanto, secondo la Circolare n. 5/2020, la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi previsti dall’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, cui fa riferimento l’articolo 68 del D.L. n. 18/2020, “anche in base al contesto della disposizione volta a disciplinare uniformemente la sospensione dei termini dei versamenti dovuti all’agente della riscossione”, si applica “solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010”.
In concreto, considerato che in linea generale l’esecuzione forzata resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall’Agente al debitore, non è previsto un termine di versamento ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, “la sospensione dei “termini di versamento” recata da ultimo dall’articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato”.
Una diversa lettura della disposizione, secondo la Circolare n. 5/2020, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio 2020 (ai sensi dell’articolo 68 D.L. n. 18/2020) anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell’avviso di accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell’Agenzia delle entrate sarebbe, peraltro, incompatibile con le disposizioni del citato art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 che, come sopra illustrato, collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso, il quale, ai sensi dell’articolo 83 D.L. n. 18/2020, è invece sospeso fino al 15 aprile.
A parere di chi scrive, la Circolare n. 5/2020 sembrerebbe anche risolvere, in senso positivo, i dubbi emersi sulla sospensione dei versamenti relativi agli atti di accertamento con adesione (D.lgs. n. 218/1997), agli avvisi bonari (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e alle comunicazioni da controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73): per tali atti si applica, come nel caso degli accertamenti c.d. esecutivi, la sospensione del termine di impugnazione per il periodo che va dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, ex art. 83 del D.L. n. 18/2020.
Sospensione dei versamenti delle rate relative alla “rottamazione-ter” e al c.d. “saldo e stralcio”.
Con il decreto “Cura Italia” vengono, inoltre, differiti al 31 maggio 2020 sia il termine di versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta “rottamazione – ter”, che quello in scadenza il 31 marzo 2020 relativo al cosiddetto “saldo e stralcio”.
In particolare, tale proroga riguarda:
- il versamento della terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2020, per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- il versamento della rata, in scadenza il 28 febbraio 2020, per chi ha beneficiato della remissione in termini per il c.d. “saldo e stralcio”;
- il versamento della rata, in scadenza il 28 febbraio 2020, dovuta per la definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
- il versamento della seconda rata, in scadenza il 31 marzo 2020, delle somme dovute per il c.d. “saldo e stralcio”.
Non è, invece, prevista alcuna proroga per:
- il versamento della rata dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti pendenti, il cui termine è scaduto il 28 febbraio 2020 (articolo 6, D.L. n 119/2018);
- il versamento della rata dovuta per la definizione processi verbali, il cui termine è scaduto il 28 febbraio 2020 (articolo 1, D.L. n 119/2018);
- il versamento della seconda e ultima rata dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione degli errori formali, il cui termine è scaduto il 2 marzo 2020 (articolo 9, D.L. n 119/2018).
Si ricorda, infine, che per i pagamenti delle somme oggetto di definizione agevolata, tra cui rientrano tutti i casi sopra elencati, il mancato pagamento di una sola rata comporta l’automatica decadenza dall’agevolazione e la conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza sospesi, nonché la prosecuzione dell’attività di riscossione, senza possibilità di rateazione del debito.
Dott. Lorenzo Di Donato