Il giudicato nei confronti dell’agente della riscossione fa stato anche nel giudizio contro l’ente creditore

Con l’ordinanza n. 31476 del 3 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha statuito che “il giudicato formatosi tra il contribuente e l’Agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore”. 

Nel caso sottoposto ai giudici della Suprema Corte, una Società impugnava una cartella emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, mediante due distinti ricorsi. Il primo proposto alla CTP di Milano, commissione competente rispetto l’Agente della riscossione che aveva notificato la cartella; il secondo alla CTP di Roma, sede dell’ente impositore. Con sentenza n. 351/2007 la CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente e la decisione passava in giudicato dopo il primo grado. La CTP di Roma, nella controversia con l’ente impositore, viceversa, rigettava il ricorso nonostante il deposito in atti della sentenza della Commissione milanese. La CTR del Lazio, con sentenza n. 103/2011, respingeva l’appello della Società affermando l’incompetenza territoriale dell’altro Collegio che aveva giudicato in riferimento all’Agente della riscossione, ritenendo irrilevante la decisione della CTP di Milano. 

La Società ricorreva così in Cassazione, lamentando l’illegittimità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto della statuizione parallela passata in giudicato. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nelle proprie difese, sosteneva che il giudicato formatosi sulla cartella di pagamento impugnata non poteva essere ad essa opponibile, in quanto, il giudizio innanzi alla CTP di Milano si sarebbe svolto esclusivamente nei confronti dell’Agente della riscossione. 

I giudici di legittimità, con la pronuncia citata, hanno ritenuto la tesi dell’Amministrazione inconsistente, statuendo che il giudicato formatosi su una cartella impugnata contro l’Agente della riscossione, è opponibile anche all’ente impositore, anche se questi non ha partecipato al relativo contenzioso. 

Ad avviso della Corte, infatti, il giudicato formatosi tra il contribuente e l’Agente della riscossione, spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in quanto, durante l’attività di riscossione, se è vero che l’ente impositore conserva la propria qualità di creditore, sotto il profilo processuale, la legge sancisce “una scissione fra la titolarietà del credito e la legittimazione all’esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all’Agente della riscossione”, che di fatto si sostituisce, sotto questo aspetto, all’ente impositore.  In altri termini, dunque, “il concessionario è il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata…di conseguenza, le pronunce (anche di segno negativo) rese nei giudizi instaurati contro l’Agente della riscossione, spiegano effetti anche nei confronti dell’ente impositore indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall’agente a norma del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (“nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”), ma non costituisce requisito per l’opponibilità delle statuizioni”

Non esiste, infatti, un’ipotesi di litisconsorzio necessario poiché, come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella Sentenza n. 16412/2007, “l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”. 

I giudici della Suprema Corte concludono quindi affermando che, sarebbe pertanto illogico ritenere che l’ente impositore possa fare proprio esclusivamente l’esito favorevole della lite e considerare inopponibile quello sfavorevole, sia perché si creerebbe una situazione in cui l’ente impositore mai avrebbe un effettivo interesse a partecipare alla lite – posto che l’esito favorevole all’Agente della riscossione gli gioverebbe, mentre quello sfavorevole gli sarebbe inopponibile – e sia e soprattutto perché, il contribuente non trarrebbe alcun beneficio dalla decisione resa, ben potendo l’ente reiterare gli atti in caso di riconosciuta insussistenza della pretesa tributaria. 

La Corte accogliendo il ricorso della contribuente, ha così cassato senza rinvio la decisione della CTR del Lazio impugnata.  

Dott.ssa Ludovica Niscola

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