Sentenza 299 del 2020 Sezioni Unite Suprema Corte di Cassazione: sul regime delle notifiche degli atti processuali effettuate con poste private dal 27 febbraio 2008 al 10 settembre 2017

Con la Sentenza n. 299 del 2020, depositata in data 10.01.2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione relativa al regime delle notifiche degli atti processuali, effettuate dall’operatore di poste private, dal 27 febbraio 2008 al 10 settembre 2017.

Come noto, l’articolo 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999 – abrogato il 10 settembre 2017 dall’art. 1, comma 57, lett. b), L. n. 124 del 2017– riservava in via esclusiva, a Poste Italiane Spa, il servizio della notificazione, a mezzo posta, degli atti processuali.

Sulla base della predetta disposizione normativa, le sezioni semplici della Cassazione ritenevano “inesistente la notifica degli atti processuali eseguita a mezzo posta privata” (Cass. sez. 6-5, 30/9/2016, n. 19467; Cass. sez. 6-5, ord. 19/12/ 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23/3/ 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17/2/ 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7/5/2008, n. 11095).

Smentendo il predetto orientamento, le Sezioni Unite, nella Sentenza in commento, hanno ritenuto che le notifiche degli atti processuali eseguite a mezzo posta privata, tra la data di entrata in vigore (27 febbraio 2008) della Direttiva n. 2008/6/CE del parlamento del consiglio europeo del 20 febbraio 2008, e la data di abrogazione (il 10 settembre 2017) dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, non siano inesistenti, bensì nulle.

A sostegno della propria conclusione, le Sezioni Unite evidenziando, preliminarmente, che con la Direttiva n. 2008/6/CE, l’Unione Europea “ha ritenuto «opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale» (considerando 25). Sicché, con l’art. 7 della direttiva n. 97/67/CE, radicalmente novellato, il legislatore dell’Unione ha stabilito che «Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali…»”.

Ed, invero, secondo le Sezioni Unite: La circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato, fino alla legge n. 124/17 (cha ha abrogato il sopracitato articolo 4), a tale impostazione e ha mantenuto in capo a s.p.a. Poste italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali non può conferire loro la forza di “sistema”, nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l’attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell’operatore postale privato. La prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell’operatore, anche sotto il profilo soggettivo (in base alle precisazioni di Cass., sez. un., nn. 14916 e 14917/16, cit., che ha esaminato il regime della notificazione del ricorso per cassazione, ma che ha dettato principi di chiaro valore espansivo). Non v’é quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l’inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perché l’attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo”.

Dopo aver chiarito che non si tratta di inesistenza, le Sezioni Unite, spiegano, la ragione del perché la notifica eseguita a mezzo di poste private debba considerarsi nulla, affermando che: “Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all’operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto)”.

Naturalmente, essendo nulla, la notifica è sanabile per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., e nella fattispecie concreta esaminata dalle Sezioni Unite, “dalla costituzione dell’Agenzia delle Entrate sin dal primo grado”.

Tale sanatoria, tuttavia, specificano le Sezioni Unite, “non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

Questa ultima affermazione delle Sezioni Unite ha delle ripercussioni pratiche di estrema importanza.

Ed, invero, le notifiche effettuate a mezzo di poste private dal 27 febbraio 2008 (data di entrata in vigore della Direttiva n. 2008/6/CE) al 10 settembre 2017 (data di abrogazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. n. 261 del 1999), pur essendo giuridicamente esistenti, sono prive di qualsivoglia valenza probatoria in ordine alla certezza della data in cui è avvenuta la spedizione dell’atto processuale.

Conseguentemente, il ricorso introduttivo del giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, notificato dal contribuente a mezzo di posta privata (nel periodo dal 27 febbraio al 10 settembre 2017), sarà sempre intempestivo a meno che la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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