D.L. 193/2016: dal 1° aprile 2017, tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate mediante introduzione delle merci in un deposito IVA, posticipando il versamento dell’imposta alla data di estrazione dei beni dal deposito.
La disciplina dei Depositi IVA di cui all’art. 50-bis del D.L. 331/1993, convertito con modificazioni dalla L. 427/1993, è stata recentemente novellata dal D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, che ha introdotto alcune importanti modifiche volte ad ampliare la platea delle operazioni e dei soggetti ammessi al regime di sospensione dell’IVA. Importanti modifiche sono state conseguentemente introdotte, anche con riferimento alle modalità di assolvimento dell’IVA sui beni di provenienza extracomunitaria e su quelli scambiati tra operatori nazionali.
In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2017, potranno essere effettuate mediante introduzione in depositi IVA e, dunque, in regime di sospensione dall’imposta sino alla data di estrazione, tutte le cessioni di beni, indipendentemente dalla tipologia di bene e dallo Stato di residenza del cessionario.
Sono state infatti eliminate le previsioni dell’art. 50-bis citato che limitavano il regime di deposito IVA ai soli beni elencati nella Tabella A-bis allegata al D.L. 331/1993.
Si tratta di una importante modifica destinata a produrre i propri effetti soprattutto negli scambi tra operatori nazionali, i quali, a partire dal 1° aprile 2017, potranno trattare in regime di sospensione IVA tutti i beni prodotti o commercializzati dalla propria impresa (ferma rimanendo, ovviamente, la necessità di introdurre fisicamente le merci all’interno di un deposito IVA). Come in passato, l’estrazione dal deposito IVA può essere effettuata solamente dai soggetti passivi IVA, identificati in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale, ovvero operanti in Italia mediante stabile organizzazione (Circolare del 24/03/2015 n. 12 – par. 7). Restano quindi escluse dal regime dei depositi IVA le vendite al dettaglio. Sono stati invece eliminati gli ulteriori requisiti previsti dal comma 6 dell’art. 50-bis citato, costituiti dall’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, dall’effettiva operatività e dalla regolarità dei versamenti IVA.
Il D.L. n. 193/2016 ha altresì modificato le modalità di versamento dell’imposta dovuta per le estrazioni dei beni destinati ad essere utilizzati e commercializzati nel territorio dello Stato, che sono diversificate a seconda della provenienza dei beni introdotti nel deposito IVA.
In particolare, il nuovo testo dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. 331/1993, al riguardo stabilisce che:
a) per i beni introdotti in un deposito IVA in esecuzione di un acquisto interno, l’imposta è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione e deve essere versata, in nome e per conto di tale soggetto, dal gestore del deposito, che diviene dunque responsabile in solido per il pagamento dell’imposta. Il versamento, in particolare, deve essere effettuato mediante F24 ma è esclusa la compensazione con eccedenze di crediti IVA. Il versamento dell’IVA a mezzo F24 comporta che, anche il soggetto cessionario non residente, per procedere all’estrazione di beni destinati a essere utilizzati o commercializzati in Italia, dovrà identificarsi secondo le modalità ordinarie, al fine di versare l’imposta tramite F24.
b) per i beni introdotti nel deposito IVA dopo l’immissione in libera pratica senza versamento dell’imposta (e, dunque, a seguito d’importazione), l’IVA dovrà essere assolta dal soggetto che effettua l’estrazione secondo il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633/1972). Ai fini dell’estrazione dei beni dal deposito, il soggetto che effettua l’estrazione sarà tenuto a prestare idonea garanzia per il pagamento dell’imposta, secondo le modalità che dovranno essere individuate con un successivo decreto ministeriale. E’ stato quindi previsto che, sino all’emanazione del decreto, il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato secondo le modalità sopra indicate per gli scambi tra operatori nazionali, e cioè dal soggetto gerente il deposito, in nome e per conto del soggetto che effettua l’estrazione, mediante F24.
c) per i beni introdotti nel deposito IVA in esecuzione di un acquisto intracomunitario, rimangono invece ferme le precedenti modalità di assolvimento dell’imposta: il soggetto che procede all’estrazione dovrà integrare la fattura di acquisto e annotarla sia nel registro delle vendite (art. 23 del d.P.R. 633/1972) entro 15 giorni dall’estrazione, che in quello degli acquisti (art. 25 del d.P.R. 633/1972) entro il mese successivo a quello dell’estrazione.
La norma ha altresì previsto la possibilità per gli esportatori abituali di effettuare l’estrazione senza pagamento dell’IVA, utilizzando il relativo plafond disponibile e nei limiti di esso. Ricordiamo che, a tal fine, l’esportatore abituale sarà tenuto ad inviare apposita dichiarazione d’intenti all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità recentemente introdotte, che saranno in vigore quando diverrà operativa la nuova disciplina dei depositi IVA.
Nulla è invece cambiato per le estrazioni seguite da cessioni intracomunitarie o all’esportazione, per le quali non è dovuta l’imposta a norma dell’art. 50-bis citato, comma 4, lettere f) e g).
L’Autore
Avv. Anna Pavone
Iva10 Febbraio 2017
D.L. 193/2016. Accesso a tutti i Beni nei Depositi in Sospensione IVA
By Redazione
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