Nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza e adozione del Modello 231: un passo ulteriore verso l’obbligatorietà de facto

L’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), rinviata, da ultimo, al 16 maggio 2022 – in ragione del necessario adeguamento dello stesso alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2019, n. 2019/1023/UE (cd. Direttiva Insolvency) – è destinata ad imprimere una ulteriore spinta verso la necessità per gli Enti di dotarsi di un Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

Il C.C.I.I. mira a prevenire ed evitare la crisi di impresa e, non di meno, il fallimento della stessa, imponendo, inter alia, all’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, idonei e finalizzati, appunto, a rilevare tempestivamente i “sintomi” di crisi ed insolvenza ed a scongiurare il potenziale verificarsi delle stesse.
A parere del Legislatore, dunque, una corretta gestione organizzativa, di controllo gestionale e amministrativo, agevola la tempestiva emersione di segnali della crisi aziendale, prima che la stessa diventi irreversibile, e permette di rimuoverne le cause, attuando interventi immediati ed efficaci.

Sul punto, viene, segnatamente, in rilievo l’art. 375 C.C.I.I. il quale ha modificato il testo dell’art. 2086 C.c. che, a seguito della riforma de qua, recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Posto quanto sopra, la correlazione tra prevenzione della crisi di impresa e prevenzione della verificazione di reati all’interno della medesima diviene vieppiù stretta ed evidente.

Il Legislatore, infatti, da un lato, con D.Lgs. 231/2001, prescrive agli Enti di dotarsi di “Modelli organizzativi di gestione e di controllo», idonei a prevenire la verificazione dei cd. reati-presupposto, che abbiano ad oggetto, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell’impresa ed alla tipologia di attività svolta, “misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio” (cfr. artt. 6 e 7 dlgs 231/01).
Dall’altro lato, l’imprenditore è tenuto, alla stregua del nuovo C.C.I.I., ad implementare «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile […] anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” (cfr. art. 2086, comma 2, C.c.).

È di tutta evidenza, pertanto, che, proprio in ragione della entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza, il Modello Organizzativo va potenzialmente ad assolvere ad una duplice funzione: da un lato, quella di strumento necessario per evitare la verificazione di fattispecie di reato all’interno dell’Ente – e, funzione di non poco conto, evitare che l’Ente medesimo, configuratasi la fattispecie delittuosa, incorra nelle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001 – e, dall’altro, quella di meccanismo difensivo rispetto alla insolvenza dell’impresa.
In altri termini, l’adeguamento da parte dell’imprenditore alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti – cd. Compliance 231 – permette, al medesimo, di porsi in linea con quanto stabilito dal nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza il quale, peraltro, ha esteso gli obblighi organizzativi a carico degli amministratori di qualsiasi impresa che operi in forma societaria o collettiva.

È innegabile, dunque, che, con l’entrata in vigore del nuovo C.C.I.I. e, quindi, con la vigenza dell’obbligo di cui all’art. 2086, comma 2, C.c., l’esigenza di adottare del Modello 231 è destinata a divenire ancor più cogente e – sia concesso rilevare – oltremodo opportuna e conveniente dall’angolo visuale del singolo imprenditore.

Al predetto si presenta, infatti, l’occasione di poter strutturare, mediante un percorso di integrazione tra protocolli ex D.Lgs. 231/2001 e procedure di prevenzione ed allerta imposte dal C.C.I.I., una rete di protezione avverso quei fattori, endogeni ed esogeni, capaci di compromettere lo stato di salute, la competitività, la continuità operativa della azienda.
Il “dialogo” tra le due discipline (Codice della Crisi e dell’Insolvenza e D.Lgs. 231/2001), peraltro, non potrà che essere fruttifero sul piano applicativo e ciò, anche in ragione delle peculiari caratteristiche delle stesse. Il sistema di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, da un lato, potrà beneficiare della famigliarità, da parte delle imprese nazionali, rispetto alla adozione ed implementazione di un modello procedimentale finalizzato alla prevenzione dei rischi connessi alla attività di impresa. La Compliance 231, dall’altro lato, potrà beneficiare delle nuove interrelazioni con Codice e della spinta propulsiva dallo stesso riveniente nel senso di una maggiore diffusione dei Modelli Organizzativi e di una considerazione più dinamica e “moderna” del Sistema 231.

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Conclusivamente sul punto, appare evidente come la novella legislativa in discorso sia destinata ad impattare in maniera consistente sul modo di intendere il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e di relazionarsi con il complesso sistema della Compliance 231. È altrettanto indubitabile, tuttavia, la caratura dell’opportunità che si presenta al singolo imprenditore il quale, con l’adozione di un cd. integrated model – e, dunque, mediante l’integrazione e il dialogo tra discipline di cui sopra – avrà la possibilità di adeguarsi alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, al contempo, di ottemperare agli obblighi previsti dal C.C.I.I., tutelando l’impresa dalla crisi e da eventuali procedure concorsuali.

Avv. Daniele Speranzini

Mmslex.com

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