Come già avvenuto per gli anni precedenti, l’Amministrazione finanziaria ha disposto l’invio di nuove comunicazioni (ad oggi, relative all’anno di imposta 2018) per “invitare” i contribuenti all’adempimento spontaneo, ove questi ultimi non abbiano dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, in conformità alla disciplina sul monitoraggio fiscale.
Tali comunicazioni riguardano tutti quei contribuenti che hanno operato con conti correnti online con banche estere o con le piattaforme di tali banche e che hanno svolto attività di trading usando, pertanto, i relativi conti per il deposito dei titoli.
L’acquisizione di tali dati emerge dall’indagine sul corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, e sull’emersione di base imponibile derivante dagli eventuali redditi (interessi, plusvalenze, dividendi o altri proventi) percepiti in relazione a tali attività. L’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi sopra descritta, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti. A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, gli Uffici utilizzano le informazioni contenute nelle banche dati in loro possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
Come noto, la normativa fiscale prevede l’obbligo di dichiarare nel quadro RW l’ammontare degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero. Tale obbligo si concretizza sostanzialmente nell’indicazione del valore iniziale e del valore finale di tali attività, sia ai fini del monitoraggio fiscale, che ai fini dell’IVAFE. I rapporti che possono formare oggetto di obbligo dichiarativo sono, a titolo esemplificativo, conti correnti, conti di deposito titoli, polizze di assicurazione sulla vita stipulate con soggetti esteri e altre attività di natura finanziaria, il cui possesso, da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia può, pertanto, originare obblighi dichiarativi in relazione alla relativa categoria reddituale: redditi di capitale o redditi diversi.
I contribuenti che hanno ricevuto o che riceveranno tale comunicazione, qualora abbiano presentato una dichiarazione dei redditi, potranno regolarizzare la propria posizione – correggendo gli errori od omissioni eventualmente riscontrati – avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso: ossia, presentando una dichiarazione integrativa (con l’indicazione delle attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW) della dichiarazione originaria e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Sul punto, giova peraltro ricordare quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 42/E del 2016: “Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso”.
L’Autore:
Avv. Edoardo Giontella