Il regime di esenzione dai tributi per gli acquisti di immobili da parte degli under 36, previsto dal c.d. decreto Sostegni bis, non si applica in sede di registrazione del contratto preliminare

L’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) ha introdotto, per i giovani under 36, acquirenti di una “prima casa”, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, disponendo che “Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.

Relativamente, a detto esonero, è stata presentata all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello avente ad oggetto il seguente quesito “se la predetta agevolazione possa applicarsi anche in sede di registrazione del contratto preliminare, con riguardo, in particolare, all’imposta di registro proporzionale da versare per gli acconti e la caparra dallo stesso previsti”.

Nella risposta ad interpello n. 650 del 1.10.2021, l’Amministrazione finanziaria ha dato risposta negativa al sopra trascritto quesito, chiarendo che l’agevolazione in esame, si applica solo in sede di registrazione del contratto definitivo.

Tale conclusione appare in linea con il dato letterale del sopra trascritto comma 6, il quale, riferendosi espressamente ai soli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà” e “atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”, limita l’agevolazione ai soli negozi che producono effetti reali, escludendo, dal suo campo di applicazioni oggettiva, gli accordi con effetti obbligatori, come il contratto preliminare.

Poiché la norma, così come scritta, crea complicazioni per il recupero di quanto versato in sede di preliminare una volta stipulato il rogito di compravendita, sarebbe auspicabile una modifica che consenta l’applicazione delle agevolazioni anche in sede di preliminare.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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