La tassazione dei dividendi di fonte estera distribuiti al socio persona fisica residente fiscalmente in Italia

La disciplina interna sulla tassazione degli utili prodotti da una società residente all’estero, dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, e distribuiti, nell’anno 2020, al socio persona fisica residente fiscalmente in Italia, che li riceve al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, è contenuta nell’art. 27, commi 4, 4 bis e 5 del DPR 600 del 1973.

Nello specifico, il sopra citato art. 27, rubricato “Ritenuta sui dividendi”, dispone, al comma 4, che “Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell’art. 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo di imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’art. 23 che intervengono nella loro riscossione (…)”.

L’art. 44, comma 2, lett a), ultimo periodo del TUIR citato dal sopra trascritto comma 4 dell’art. 27 prevede che “Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche’ i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilita’ deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi (…)”.

Le società e gli enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera d) citato nel sopra trascritto art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo del TUIR, sono “le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.

Il sopra citato articolo 27, al comma 5, inoltre dispone che “Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attivita’ di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l’aliquota del 26 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle societa’”.

Pertanto, secondo il combinato disposto degli artt. 27, commi 4 e 5, del DPR 600 del 1973, dell’art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo del TUIR e dell’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, sui dividendi corrisposti da una società non residente nel territorio dello Stato ad una persona fisica residente fiscalmente in Italia che li riceve al di fuori dell’esercizio d’impresa, è operata una ritenuta del 26% a titolo di imposta dai soggetti che intervengono nella loro riscossione menzionati nell’art. 23, comma 1, del DPR 600 del 1973 di seguito trascritto: “Gli enti e le societa’ indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa’ e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonche’ il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (…)”.

Relativamente alla ritenuta del 26% prevista dall’art. 27, comma 4, del DPR 600 del 1973, il successivo comma 4 bis soggiunge che “Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero”. Secondo la disposizione normativa sopra trascritta, quindi, il soggetto residente di cui al sopra trascritto art. 23 che interviene nella riscossione, deve applicare la ritenuta sull’ammontare del reddito al netto di eventuali ritenute applicate dallo stato estero.

Nella Risposta n. 38 del 12 gennaio 2021, relativamente alla tassazione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Con le modifiche recate dalla citata legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017), è stata equiparata la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa. A decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione a titolo d’imposta con aliquota del 26 per cento, ai sensi del citato articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale equiparazione si applica anche agli utili e ai proventi equiparati di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato. Qualora tali utili non siano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta da parte di un sostituto o di un intermediario, gli stessi dovranno essere indicati dal contribuente nel quadro RM del Modello Redditi PF ed essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A tal fine si ricorda che, non concorrendo tali redditi alla determinazione del reddito complessivo della persona fisica residente, non è previsto il riconoscimento del credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero in via definitiva”.

Pertanto, secondo la sopra trascritta risposta dell’Amministrazione finanziaria, qualora i dividendi siano riscossi senza l’intermediazione di uno dei soggetti indicati nel sopra trascritto art. 23, essi dovranno essere assoggettati all’imposta sostitutiva (nella misura del 26 %) prevista dall’art. 18 del TUIR a mente del quale: “1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Il reddito di capitale di fonte estera riscosso dalla persona fisica non residente senza l’intermediazione di uno dei soggetti indicati nel sopra citato art. 23 dovrà, quindi, essere indicato nel Quadro RM, Sezione V, della dichiarazione dei redditi, rubricata “Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva”. In tal caso la ritenuta sarà operata sull’”ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto” (pag. 19 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi PF 2021 anno 2020).

In conclusione, i dividendi distribuiti, dalla società estera, al socio persona fisica residente fiscalmente in Italia che li riceve al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, saranno tassati:

  • nello stato della fonte, secondo l’aliquota ivi prevista;
  • nello stato di destinazione in cui risiede fiscalmente il socio persona fisica che li percepisce, con l’applicazione di un’imposta pari al 26%:
    B.1. dell’ammontare dei dividendi al netto della ritenuta operata dallo Stato della fonte, se nella loro riscossione interviene uno dei soggetti indicati dall’art. 23 del medesimo DPR 600 del 1973 (art. 27, comma 4, del DPR 600 del 1973);
    B.2. dell’ammontare lordo dei dividendi, se nella loro riscossione NON interviene uno dei soggetti indicati dall’art. 23 del medesimo DPR 600 del 1973 (art. 18 del TUIR).

A titolo esemplificativo, ipotizzando un dividendo di 1.000 e un’aliquota applicata dallo Stato della fonte pari al 15%:

  • nel caso in cui intervenga nella riscossione dei dividendi un intermediario individuato nel sopra citato art. 23 (ipotesi sopra sub B.1.), la tassazione sarà complessivamente pari ad euro 371 (ammontare corrispondente alla somma dell’imposta applicata dallo stato della fonte pari ad euro 150 (15% di 1.000) e dell’imposta applicata dallo stato di destinazione pari ad euro 221 (26% di 850));
  • nel caso in cui NON intervenga nella riscossione dei dividendi un intermediario individuato nel sopra citato art. 23 (ipotesi sopra sub B.2.), la tassazione sarà complessivamente pari ad euro 410 (ammontare corrispondente alla somma dell’imposta applicata dallo stato della fonte pari ad euro 150 (15% di 1.000) e dell’imposta applicata dallo stato di destinazione pari ad euro 260 (26% di 1.000)).

E’ evidente che per il socio che non si avvale, nella riscossione del dividendo di fonte estera di un intermediario residente, la disciplina sopra esaminata, oltre a generare una doppia imposizione, è fortemente discriminatoria. Per tale ragione, si auspica un intervento normativo che elimini la doppia imposizione e la disparità di trattamento, consentendo al contribuente che riscuote il dividendo, direttamente o per il tramite di un intermediario estero, di scomputare dalla base imponibile su cui applicare l’aliquota del 26% l’importo della ritenuta già corrisposta allo Stato della fonte o di utilizzare il predetto ammontare, nella propria dichiarazione dei redditi, come credito di imposta.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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