La rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla definibilità agevolata delle liti tributarie aventi ad oggetto le cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale ex art. 36 bis del DPR 600 del 1973

Con l’Ordinanza n. 1913 del 2021, la Quinta Sezione Civile della Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sull’ambito oggettivo della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del DL 119 del 2018.
Nello specifico, le Sezioni Unite dovranno chiarire se rientra, tra le controversie oggetto di definizione agevolata, la lite avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato di cui all’art. 36 bis del DPR 600 del 1973.
Come noto l’articolo 6 del DL 119 del 2018 prevede la definizione agevolata delle sole liti tributarie concernenti gli “atti impositivi” (quali, ad esempio, gli avvisi di accertamento).
Secondo l’orientamento di Cassazione, ad oggi, maggioritario rientra nella nozione di atto impositivo anche la cartella di pagamento scaturente dal c.d. controllo formale di cui all’art. 36 bis del DPR 600 del 1973 (Cass. n. 20058 del 2020; Cass. n. 27271 del 2019 e Cass. n. 3759 del 2019).
Di diverso avviso è, invece, una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14344 del 2018), che qualifica la cartella di pagamento in esame come atto di mera riscossione. Orientamento, quest’ultimo, avallato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6 del 2019.
Circolare n. 6 del 2019 che è stata invocata dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dei propri atti di diniego formulati avverso le domande di definizione agevolata delle controversie tributarie, presentate dai contribuenti.
La Quinta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito di un giudizio relativo ad un atto di diniego all’istanza di definizione agevolata di una lite tributaria riguardante una cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del DPR 600 del 1973, dopo aver espressamente affermato di condividere l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che qualifica detti atti come impositivi, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, per porre “fine al perdurante contrasto sezionale”.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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