Decreto Liquidità e Fondo di Garanzia per le PMI: gli interventi a sostegno delle imprese

Per aiutare le imprese a fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, il Decreto Cura Italia prima e il Decreto Liquidità poi, hanno introdotto importanti novità sui finanziamenti agevolati del Fondo di Garanzia per le PMI. 

In particolare, il Decreto Liquidità, abrogando la disciplina contenuta nell’art. 49 del Decreto Cura Italia, ha potenziato l’intervento del Fondo di garanzia, ampliando la platea dei beneficiari e prevedendo procedure semplificate e coperture incrementate.

L’art. 13 del Decreto Liquidità ha esteso infatti l’operatività del Fondo anche alle imprese, c.d. Mid-cap, con un numero di dipendenti non superiore a 499, ampliando, in questo modo, il raggio di azione del Fondo anche alle imprese di dimensioni maggiori delle PMI. 

Premesso che, l’importo massimo garantito per ogni singola impresa è di 5 milioni di euro, l’art. 13 ha previsto inoltre l’innalzamento della percentuale di copertura delle garanzie pubbliche, pari al:

  • 100% per i prestiti fino a 25.000 Euro, per PMI e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni la cui attività di impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come attestato da dichiarazione autocertificata. In questo caso, l’intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione del merito di credito, e il soggetto finanziatore potrà erogare il prestito senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia. Fermo restando il tetto massimo di 25.000 euro, il prestito non potrà comunque superare il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultanti dall’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale ovvero da autocertificazione in caso di soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019). 
  • 100% (di cui 90% garanzia statale e 10% garanzia Confidi o di altro fondo) per i prestiti fino a 800.000 Euro, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 Euro, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata.  
  • 90% per i prestiti fino a 5 milioni di Euro, ma anche in questo caso con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi. Fermo restando la soglia massima di 5 milioni di prestito garantito, il finanziamento non potrà superare alternativamente: a) il doppio della spesa annua salariale sostenuta nel 2019 o nell’ultimo anno disponibile (se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non potrà superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività); b) il 25% del fatturato conseguito nel 2019 dal richiedente; c) il fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento che l’impresa dovrà sostenere nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per le imprese Mid-cap fra i 250 e i 499 dipendenti. 

In tutti i casi, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia è concessa a titolo gratuito (le imprese pagano solo gli interessi sul finanziamento), la restituzione del prestito garantito è in 6 anni e, per i soli finanziamenti fino a 25.000 euro, l’inizio del rimborso del capitale non è previsto prima di 2 anni dall’erogazione. 

La garanzia del Fondo può, altresì, essere rilasciata anche su operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore, a condizione però che l’erogazione sia stata effettuata non più di tre mesi prima dalla data di presentazione della richiesta al Fondo e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.  

Semplificazioni sono previste anche sul fronte della valutazione del merito creditizio, in quanto la garanzia sarà concessa anche in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. 

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L.F., hanno presentato un piano attestato di risanamento di cui all’art. 67 L.F.. Per tali imprese, la garanzia è concessa a condizione che, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità: a) le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate; b) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione; c) la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

 

Dott.ssa Ludovica Niscola

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