Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, ha stanziato 200 miliardi di euro di garanzie di stato al fine di fornire alle imprese che, direttamente o indirettamente, hanno subito danni a causa dell’emergenza sanitaria, la liquidità necessaria per far fronte all’emergenza legata alla diffusione del COVID-19.
Il finanziamento garantito dallo Stato, c.d. “Garanzia Italia”, sarà erogato dalle banche, dalle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato.
Soggetti beneficiari
Il nuovo prestito garantito può essere richiesto da qualsiasi impresa, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, purchè:
- abbia sede in Italia;
- la situazione di difficoltà si sia manifestata successivamente all’epidemia di Covid-19 (sono escluse le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, ovvero le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate).
Le PMI (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), possono attingere alla garanzia SACE solo dopo aver pienamente utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.
Finanziamenti ammissibili
Sono coperti dalla garanzia i finanziamenti erogati a partire dal 9 aprile 2020 sino al 31 dicembre 2020, destinati a sostenere i costi del personale, gli investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o il capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può avere un importo superiore al maggiore tra:
- il 25% del fatturato 2019 dell’impresa come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. Se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si deve fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
Come precisato da SACE, una stessa impresa può richiedere più finanziamenti, ma il cumulo deve comunque rispettare i suddetti limiti.
La durata totale dei finanziamenti non può essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (preammortamenti ammessi: 12, 18 o 24 mesi).
Livello della garanzia
Il finanziamento beneficia di una garanzia statale che varia a seconda delle dimensioni dell’azienda. In particolare, la percentuale massima di garanzia è pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Costo della garanzia
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile ed il costo del suo rilascio, differenziato a seconda delle dimensioni dell’impresa, è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività. In particolare:
- per i finanziamenti alle PMI saranno corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e terzo anno, 100 punti base per il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI, saranno invece corrisposti, sempre in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e il terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
In questo modo, il costo complessivo per l’impresa richiedente, sarà quindi costituito dal costo di finanziamento specifico (tasso d’interesse incluso il margine) stabilito dal soggetto finanziatore e dal costo della garanzia.
Vincoli
Le imprese che beneficiano della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) dovranno assumersi l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, nonché l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Procedura per ricevere la garanzia
Come illustrato da SACE, la procedura di attivazione della garanzia consta di 4 distinte fasi:
- presentazione della richiesta di finanziamento: l’impresa richiede alla banca di sua fiducia (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) un finanziamento con garanzia dello Stato;
- invio della richiesta: il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE;
- esito della richiesta: SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato;
- erogazione del finanziamento: il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.
Tale “procedura semplifica” si applica alle imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi e con numero di dipendenti inferiore a 5.000.
Per le imprese con un fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti superiore o uguale a 5.000, si applica invece il regime ordinario, il quale, in aggiunta, prevede che il rilascio della garanzia sia subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa svolge rispetto ai seguenti profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e del mercato del lavoro; e) peso specifico dell’ambito di una filiera produttiva strategica.
Dott.ssa Ludovica Niscola