Il Governo, al fine di contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19 sulla liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, è intervenuto rafforzando il Fondo centrale di garanzia per le PMI, il quale costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.
Il ruolo del Fondo centrale di garanzia per le PMI consiste, in particolare, in quello di garante nelle operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), con l’esclusione di determinate aziende operanti, ad esempio, nel settore finanziario o assicurativo. L’intervento del Fondo di garanzia PMI offre, dunque, la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi da questo garantiti, riducendo i costi dell’operazione (commissioni su fideiussioni o premi assicurativi).
Tra i provvedimenti di rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI disciplinate dall’articolo 13 del D. L. n. 23/2020, c.d. decreto “liquidità”, è prevista, fino al 31 dicembre 2020, una misura semplificata di accesso gratuito e automatico alla garanzia del Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato (fino a 25.000 €), concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (art. 13, comma 1, lett. m, del D.L. n. 23/2020).
Sotto il profilo soggettivo, la misura è rivolta alle piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria (con fatturato fino a 50 milioni di euro o attivo patrimoniale fino a 43 milioni di euro e un massimo di 249 dipendenti), a condizione che la relativa attività sia stata danneggiata dall’emergenza sanitaria, rilasciando, al riguardo, apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Con riguardo ai finanziamenti, la norma stabilisce che sono ammessi alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI i finanziamenti “nuovi”, concessi da banche, intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, T.U. in materia bancaria e creditizia, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, per i quali, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all’ammontare di esposizioni detenute al 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto “liquidità”, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti (riduzione corrispondente all’importo delle rate maturate e versate nel periodo) prima dell’entrata in vigore del decreto “liquidità”, ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato (estinzione volontaria del finanziamento).
L’importo dei finanziamenti non può essere superiore a 25.000 euro e, comunque, nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario.
A tale scopo, si considera l’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, altra idonea documentazione (ad esempio dichiarazione IVA 2020, anno 2019, se trasmessa prima della domanda di garanzia), anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Nell’ipotesi di cessione o affitto d’azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall’ultimo bilancio depositato del soggetto cedente o locatore.
Sotto il profilo temporale, il finanziamento deve avere una durata di 72 mesi (6 anni) con un periodo di preammortamento di 24 mesi dall’erogazione.
Per tali operazioni di finanziamento, l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI viene concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione del merito creditizio e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo,
- subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti;
- senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo, come tra l’altro è stato ribadito dall’ABI con Circolare del 16 aprile 2020, Prot. UCR/00073.
A tali operazioni il soggetto finanziatore applica un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, ridotto, che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e che, comunque, non può essere superiore al tasso di Rendistato, ovvero al rendimento medio ponderato di un paniere di Titoli di Stato, con durata residua da quattro anni e sette mesi a sei anni e sei mesi e il differenziale tra CDS banche e CDS Italia, ossia la media delle quotazioni del credit default swap a 5 anni, aumentata di un ulteriore 0,2%.
Il termine di presentazione delle domande di garanzia al Fondo scade il 31 dicembre 2020 e la procedura di trasmissione della domanda da parte del soggetto finanziatore è attiva nel portale del Fondo di Garanzia PMI dal 16 aprile u.s. come da comunicato del Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito.
Per procedere con la richiesta di garanzia del Fondo, come indicato nella Circolare dell’ABI del 16 aprile 2020, occorrerà trasmettere al soggetto finanziatore
- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca (già disponibile sul sito internet dei principali Istituti di credito)
- e il modulo di richiesta della copertura del Fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito del Fondo (www.fondidigaranzia.it), nella sezione Modulistica (Allegato 4-bis).
Entrambi i moduli devono essere sottoscritti e inviati tramite PEC all’indirizzo email della Banca, insieme al documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altre modalità definite dalla stessa Banca.
In caso di presentazione di più domande di finanziamento di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, l’ABI con Circolare del 16 aprile 2020, Prot. UCR/00073, ha affermato che, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino alla concorrenza dell’importo massimo garantibile.
Dott. Lorenzo Di Donato