La rilevanza fiscale del trust in Italia ai fini delle imposte dirette

Il presente articolo ha la finalità di individuare le caratteristiche in presenza delle quali un trust è considerato residente nel territorio italiano e assoggettato alla disciplina delle imposte dirette prevista dal TUIR.

Come noto, l’articolo 73, comma 1, lett. b), del TUIR dispone che “Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società … i trust residenti nel territorio dello Stato”.

Il successivo comma 3 del citato articolo 73, poi, specifica che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

I criteri in questione sono, com’è noto, fra loro alternativi: è sufficiente che ricorra solo uno di essi affinché il trust venga considerato fiscalmente residente in Italia.

E’evidente come questi criteri, pensati per le società, per essere applicati ai trust necessitino di una serie di adattamenti che tengano conto delle peculiari caratteristiche dell’istituto.

Quindi, considerando le caratteristiche del trust, si ritiene che i criteri di collegamento al territorio dello Stato siano essenzialmente “la sede dell’amministrazione” e “l’oggetto principale”.

Quanto alla sede dell’amministrazione del trust, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in assenza di un’apposita struttura organizzativa (locali, dipendenti etc…), essa coincida “con il domicilio fiscale del trustee” (Circolare 48/E/2007).

Il secondo criterio, quello dell’oggetto principale, è strettamente legato alla tipologia di beni che saranno segregati con il trust.

Nello specifico, il trust è considerato residente in Italia, ai fini del TUIR, se ha ad oggetto beni immobili situati nel territorio dello Stato italiano.

Se, invece i beni immobili oggetto del trust sono situati sia in Italia che all’estero, occorrerà far riferimento al criterio della prevalenza.

Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto dovrà essere identificato, secondo l’Agenzia delle Entrate “con l’effettiva e concreta attività esercitata” (Circolare 48/E/2007).

Inoltre, il comma 3 del sopra citato articolo 73 dispone che “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato … salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.

La disposizione sopratrascritta prevede una presunzione semplice di residenza fiscale nel territorio dello Stato dei trust istituiti in un Paese non rientrante tra quelli con cui l’Italia ha un adeguato scambio di informazioni, quando:

– almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano;

-successivamente alla costituzione del trust, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

In conclusione, quindi, un trust è fiscalmente residente in Italia ai fini delle imposte dirette, qualora ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:

-abbia la propria sede organizzativa in Italia;

– il trustee abbia il proprio domicilio fiscale in Italia;

– il trust abbia ad oggetto interamente o prevalentemente beni immobili situati nel territorio italiano;

– il trust eserciti effettivamente la propria attività nel territorio italiano;

-il trust sia stato istituito all’estero in un paese non white list e almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano;

– il trust sia stato istituito all’estero in un paese non white list e, successivamente alla sua costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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