COVID-19, sospensione eccezionale dei termini processuali: escluse le memorie e il deposito documenti

Due settimane di sospensione (sia delle udienze, che dei termini processuali) in tutta Italia.

In data 8 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato sottoscritto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. Il testo è entrato in vigore in pari data.

Il provvedimento risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria relativamente allo svolgimento dell’attività giudiziaria.

In particolare, l’art. 1 del menzionato Decreto prevede, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020:

  • il differimento urgente di tutte le udienze civili, penali, tributarie e militari pendenti, con le eccezioni di cui appresso;
  • la sospensione dei termini “per il compimento di qualsiasi atto” relativo a procedimenti civili, penali, tributari e militari, ferme le medesime suddette eccezioni e di cui subito si dirà.

Alcuni casi eccezionali sono, infatti, esclusi dalla portata applicativa del citato provvedimento, come a titolo esemplificativo, le udienze relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori, agli alimenti, ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, ai procedimenti di espulsione, ai procedimenti di sospensione e, in genere, a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (art. 2, comma 2, lett. G, del Decreto). In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’Ufficio giudiziario, o dal suo delegato, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, on provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio.

Per far fronte all’eccezionale situazione emergenziale è stato, quindi, introdotto, con efficacia immediata, un periodo “cuscinetto” che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020. Si tratta di un utilizzo straordinario del regime di sospensione feriale dei termini, che in linea generale è un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° ed il 31 agosto di ciascun anno dal calcolo delle scadenze processuali.

Ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va, dunque, sommato a quello che inizierà a decorrere successivamente all’anzidetta sospensione. Infatti, se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 23 marzo 2020, computando anche il periodo già trascorso prima dell’8 marzo 2020, ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo di sospensione (8-22 marzo 2020).

Ove, invece, “il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Anche in materia tributaria è stata, quindi, disposta la sospensione dei termini per il compimento di “qualsiasi atto”, come, a titolo esemplificativo, l’impugnazione di un atto impositivo (avviso di accertamento, cartella di pagamento, atto irrogazione sanzioni, intimazione di pagamento, ecc.) o di una sentenza, il deposito del ricorso, la riassunzione a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, il termine per la notifica della decisione erariale sul reclamo e per la successiva costituzione in giudizio del contribuente, ecc.

La sospensione non si estende, invece, ai termini aventi natura amministrativa, ossia a tutti quei termini precedenti la fase meramente contenziosa, come, ad esempio, i termini perentori di decadenza relativi alla notifica degli atti impositivi, ovvero ai procedimenti di accertamento per adesione, ecc.

Con riferimento a quest’ultimo caso, però, se il contribuente ha presentato istanza di accertamento per adesione – che, come noto, prolunga di 90 giorni i termini d’impugnazione – qualora i 150 giorni per impugnare (90 + 60) “transitino” nel periodo di sospensione, ci si potrà avvalere della anzidetta speciale sospensione di due settimane.

Con riferimento ai termini processuali, giova rammentare che non beneficiano della sospensione quelli che si calcolano “a ritroso”, quali, ad esempio, nel processo tributario, i termini per il deposito di memorie e documenti. Ne consegue che, ove un’udienza sia stata fissata 5 giorni dopo il termine della sospensione di due settimane, le memorie (o i documenti) dovranno essere depositate all’interno del periodo di sospensione, ossia 10 giorni liberi prima della data dell’udienza (memorie) o 20 giorni prima (documenti).

Decorse queste due settimane “di sospensione” si analizzerà l’evoluzione della situazione e, se del caso, verranno eventualmente presi ulteriori provvedimenti modellati sul diverso grado di emergenza. E comunque, fino al 31 maggio, saranno i capi degli Uffici giudiziari a decidere le modalità di prosecuzione delle attività processuali, cosa che, ad esempio, sia la CTP di Milano che la CTR Lombardia, già aveva fatto prima del D. L. in commento.

L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

 

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