Crisi da sovraindebitamento: illegittima l’esclusione della falcidia dell’IVA

La Corte Costituzionale con sentenza n. 205 del 29 novembre 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n.3, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA.

La falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento è ora possibile. I giudici della Consulta con il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 1, terzo periodo, della l. n. 3/2012, hanno messo fine all’acceso dibattito sulla possibilità di falcidiare l’IVA nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

La problematica della falcidia del debito nascente da omesso pagamento dell’IVA scaturiva dalla formulazione dell’art. 7, comma 1, della l.n. 3/2012, il quale recita espressamente che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. Per cui, a differenza delle altre ragioni di credito tributarie soggette generalmente a possibile falcidia, l’adempimento legato all’IVA (oltre che dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione e delle ritenute non versate dal sostituto d’imposta), poteva essere oggetto solo di dilazione, ma mai di parziale decurtazione. 

Con ordinanza del 14 maggio 2018, il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, sollevava in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3/2012, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”. In particolare, il giudizio principale aveva ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l’ammissione e la successiva omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 l.n. 3/2012, il cui piano proposto ai creditori prevedeva solo il soddisfacimento parziale dei crediti, tra cui figuravano anche le somme da pagare al Fisco a titolo di imposta sul valore aggiunto. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nella parte in cui, a pena di inammissibilità del ricorso, nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA, violerebbe l’art. 3 Cost., che esige dalla legge uguaglianza di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni. Condizioni che nel caso di specie sarebbero violate poiché, a fronte di situazioni omogenee tra loro, si discriminerebbero i debitori soggetti alla procedura prevista dal citato art. 7, comma 1, l.n. 3/2012, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita. La disposizione censurata, inoltre, si sarebbe posta in contrasto anche con l’art. 97 Cost., perché l’inammissibilità del ricorso che non preveda il pagamento integrale dell’IVA priverebbe l’Amministrazione Finanziaria del potere di valutare la proposta quanto al grado di soddisfazione del credito IVA che la stessa garantisce in alternativa alla prospettiva liquidatoria, precludendole di informare la relativa azione a criteri di economicità e massimizzazione delle risorse, in contrasto con il principio del buon andamento ex art. 97 Cost.

Con sentenza n. 205 del 29 novembre 2019 la Consulta, condividendo la prospettazione del Tribunale di Udine, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 7, comma 1, l.n. 3/2012, con la conseguente ablazione delle parole «all’imposta sul valore aggiunto», per violazione dell’art. 3 Cost., dichiarando assorbita la censura riferita all’art. 97 Cost. I Giudici della Corte, in virtù dell’evidente parallelismo che corre tra l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla normativa censurata e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, che di fatto ne riproduce i medesimi tratti e ne ribadisce la filosofia di fondo, hanno pertanto ritenuto che “la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell’IVA…non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. E ciò a prescindere dal tipo di attività esercitata, imprenditoriale o no, nonché dalle dimensioni di tale attività ed all’incidenza economica che ad esse si correla, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all’obiettivo perseguito dalle relative procedure di definizione della crisi”. 

In questo modo la pronuncia della Corte Costituzionale, riconoscendo la possibilità di falcidiare l’IVA nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, offre definitivamente ai soggetti non fallibili la possibilità di “potersi ricollocare utilmente all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato; e ciò alla stessa stregua di quanto riconosciuto dall’ordinamento agli imprenditori assoggettabili a fallimento”. 

Dott.ssa Ludovica Niscola

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