Frodi IVA

Frodi IVA: la Corte di Giustizia rafforza il diritto al contraddittorio endoprocedimentale

In materia di frodi IVA, nella Sentenza del 16 ottobre 2019, resa nella causa C-189/2018, la Corte di Giustizia ha chiarito che la negazione del diritto alla detrazione IVA del soggetto passivo, contestata dall’Amministrazione, sulla base delle constatazioni di fatto e delle qualificazioni giuridiche da essa già effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, contrasta con la direttiva 2006/112/CE, con il diritto di difesa e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, se l’Autorità finanziaria:
– si esenti dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova risultanti dai procedimenti amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione;
– non consenta al contribuente di contestare i predetti elementi di prova e di accedere ai fascicoli dei procedimenti amministrativi connessi.
Nello specifico, nella predetta Sentenza, la Corte di Giustizia si è pronunciata su una norma dell’ordinamento Ungarico, ovvero sull’art. 1, paragrafo 3°, della legge generale dei tributi, secondo cui: “Nell’ambito di un controllo delle parti di un rapporto giuridico (contratto, operazione) riguardante l’obbligazione tributaria, l’amministrazione finanziaria non può qualificare un medesimo rapporto giuridico oggetto del controllo, e che è già stato qualificato, in modo diverso per ciascun soggetto passivo, e applica d’ufficio le constatazioni effettuate presso una delle parti del predetto rapporto giuridico in caso di controllo presso tutte le altre parti del predetto rapporto”.

Applicando la predetta disposizione, l’Amministrazione ungherese aveva negato il diritto alla detrazione di un soggetto passivo, fondando detto diniego – conformemente all’articolo 1, paragrafo 3a, della legge generale sui tributi – su constatazioni effettuate nell’ambito di procedimenti condotti contro i fornitori del soggetto passivo, che hanno dato luogo a decisioni divenute definitive, secondo le quali i suddetti fornitori avevano commesso una frode relativa all’IVA.

Nella Sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha preliminarmente evidenziato che “una prescrizione, come quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 3a, … è idonea a garantire la certezza del diritto e l’uguaglianza tra i contribuenti, in quanto obbliga tale amministrazione a dar prova di coerenza, attribuendo ai medesimi fatti qualificazioni giuridiche identiche. Il diritto dell’Unione non osta quindi, in linea di principio, all’applicazione di una tale prescrizione”, precisando poi che “ciò non vale per il caso in cui, in forza di tale prescrizione … l’amministrazione finanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, in base ai quali essa intende prendere una decisione, e il soggetto passivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere in discussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche”.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, “da un lato, una siffatta applicazione di detta regola … è contraria all’obbligo gravante sull’amministrazione finanziaria … di dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una frode … Dall’altro lato … Essa priva … il soggetto passivo al quale si intende negare l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA della possibilità di far conoscere utilmente ed efficacemente, nel corso del procedimento amministrativo e prima dell’adozione di una decisione sfavorevole ai suoi interessi, il suo punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondarsi. Essa altera la possibilità che l’autorità competente sia messa in grado di tener utilmente conto di tutti gli elementi pertinenti e che la persona interessata corregga, se del caso, un errore. Essa solleva, infine, l’amministrazione, dal suo dovere di prestare tutta l’attenzione necessaria alle osservazioni della persona coinvolta esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando sufficientemente la sua decisione”.

In conclusione, afferma la Corte di Giustizia: “se è pur vero che la direttiva IVA e il principio del rispetto dei diritti della difesa non ostano, in linea di principio, a una regola del genere, è a condizione che la sua applicazione non sollevi l’amministrazione finanziaria dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti dai procedimenti connessi avviati nei confronti dei suoi fornitori, in base ai quali essa intende prendere una decisione, e che tale soggetto passivo non sia così privato del diritto di rimettere in discussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è oggetto, le constatazioni di fatto e le qualificazioni giuridiche effettuate da tale amministrazione nell’ambito di tali procedimenti collegati”.

Al fine di garantire la massima tutela del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte di Giustizia, inoltre, aggiunge che “si deve anche consentire al soggetto passivo di accedere ai documenti che non servono direttamente a fondare la decisione dell’amministrazione finanziaria, ma possono essere utili per l’esercizio dei diritti della difesa, in particolare agli elementi a discarico che tale amministrazione ha potuto raccogliere”.
Alla luce dei passaggi della Sentenza della Corte di Giustizia sopra trascritti, sono illegittimi, in quanto contrastanti con il diritto comunitario ed, in particolare, con il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, gli avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria disconosce il diritto alla detrazione IVA, contestando un’operazione soggettivamente inesistente, sulla base delle constatazioni di fatto e delle qualificazioni giuridiche da essa già effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del contribuente, qualora l’Ufficio, nella fase amministrativa:

– non indichi, al contribuente, gli elementi di prova risultanti dai procedimenti amministrativi connessi;
– non dia conto delle ragioni per le quali non intende considerare le eventuali contestazioni svolte dal contribuente in ordine ai predetti elementi di prova;
– neghi, al contribuente, l’accesso ai documenti contenuti nei fascicoli dei procedimenti amministrativi fondanti la pretesa erariale.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

Le Sezioni Unite Si Pronunciano Sulle Regole Di Assoggettamento Ad Imposta Di Registro Per Gli Atti Che Enunciano Disposizioni Di Altri Atti – Aumenti Di Capitale Con Rinuncia Al Credito Da Finanziamento SociIl contribuente ha diritto al rimborso degli importi versati all’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un avviso di accertamento fondato su fatti materiali ritenuti insussistenti dal giudicato penale, anche se divenuto definitivoDiritto al rimborso dell’IMU versata sull’abitazione principale dell’altro coniuge: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022La Corte di Cassazione disapplica le norme interne in tema di sanzioni doganali applicando il principio di proporzionalitàNuovo Codice della Crisi e della Insolvenza e adozione del Modello 231: un passo ulteriore verso l’obbligatorietà de facto