Il decreto crescita prolunga i termini di decadenza per l’emissione degli atti impositivi

Il decreto crescita prolunga i termini di decadenza per l’emissione degli atti impositivi

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 4-octies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, inserisce, nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, il nuovo comma 3-bis che introduce una deroga ai termini ordinari di decadenza per la notificazione dell’avviso di accertamento.

Nello specifico, il comma 3-bis dispone che “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.

La deroga agli ordinari termini di decadenza del potere di accertamento, prevista dal trascritto comma 3-bis, opera per l’avviso preceduto da un invito al contraddittorio di iniziativa dell’ufficio, sia obbligatorio che non, ovvero preceduto da un’istanza del contribuente a seguito di processo verbale.

In tali casi, qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito a comparire e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni.

Di fatto, detta disposizione, subordinando il prolungamento dei termini alla circostanza che tra la data di comparizione e quella di decadenza della notifica dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, consente all’Amministrazione finanziaria di prolungare discrezionalmente il termine prescritto dall’art. 43 del D.P.R. 600 del 1973.

Ed invero, la data di comparizione è sempre decisa dall’Ufficio, che, quindi, potrà arbitrariamente prolungare l’ordinario termine per la notifica dell’atto impositivo, fissando la data di comparizione a ridosso dello scadere della decadenza prevista dall’art. 43 del D.P.R. 600 del 1973.

Si pensi, ad esempio, in materia di imposte sui redditi, in cui il termine prescritto dal citato art. 43 è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria, fissando la data di comparizione il 30 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, potrà prolungare il termine di decadenza al 29 febbraio del sesto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Tale previsione normativa si pone in contrasto con l’articolo 3, comma 3, della L. n. 212 del 2000, a mente del quale “termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.

Contrasto che, tuttavia, non dà luogo ad alcuna conseguenza giuridica, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “le norme della L. n. 212 del 2000, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse” (Cass. Ord. n. 2232 del 30 gennaio 2013).

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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