La mancata o tardiva trasmissione, all’Enea, delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano il risparmio energetico, non determina la perdita del diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del DPR 917/1986.
Come noto, l’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha aggiunto nell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – concernente la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili – il comma 2-bis, ai sensi del quale: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
Per effetto della predetta disposizione, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i soli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, il contribuente che intende usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ha l’obbligo di comunicare i relativi dati all’Enea, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o del collaudo.
A seguito dell’introduzione della sopratrascritta disposizione normativa, ci si è chiesti quali fosse la conseguenza della mancata o ritardata comunicazione all’Enea.
Al riguardo, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, chiarendo che la mancata o ritardata comunicazione all’Enea non determina la perdita del diritto alla detrazione.
In particolare, nella predetta Risoluzione, l’Amministrazione finanziaria ha condiviso il parere prot. n. 3797/2019, del Ministero dello sviluppo economico, secondo cui la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
A sostegno della propria decisione, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea, non è prevista dall’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, né dall’art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, recante l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione.
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti