D.L. Fiscale 119 2018. Limiti temporali alla definizione agevolata degli atti impositivi e degli accertamenti con adesione

D.L. FISCALE 119/2018 – Limiti temporali alla definizione agevolata degli atti impositivi e degli accertamenti con adesione
Con il D.L. 119 del 23 ottobre, che entra oggi in vigore, è stata prevista la possibilità di definire, oltre ai processi verbali per constatazione, anche una serie di atti facenti parte del procedimento di accertamento. Con l’art. 2 del citato D.L., sono state individuate due macro categorie di atti definibili in via agevolata e connessi a procedimenti di accertamento di maggiori imposte.
Dette macro categorie sono riconducibili agli atti impositivi (art. 2, comma 1) e ai procedimenti di accertamento con adesione (art. 2, commi 2 e 3).
Connotato comune di tutti gli atti definibili in via agevolata secondo la citata disposizione, è costituito dalla “pendenza” dei relativi procedimenti, nel senso che essi non si debbono essere chiusi alla data del 24 ottobre 2018.
Questo sta a significare che sono esclusi dalla possibilità di essere definiti in via agevolata, da una parte, tutti gli atti i cui procedimenti amministrativi si siano conclusi in via definitiva, senza impugnazione nei termini, e, dall’altra, tutti gli atti impositivi che sono stati impugnati dinanzi ai giudici tributari.
Tale conclusione riguarda anche la possibilità di definire gli accertamenti con adesione già sottoscritti, in quanto essi non sono divenuti definitivi se il procedimento non si è perfezionato con il pagamento di quanto dovuto.
I limiti temporali posti dalla norma sono duplici, in quanto riferiti sia alla definibilità degli atti, che alle modalità della definizione.
Limiti temporali riguardanti gli atti definibili.
Sono, infatti, definibili, se già non impugnati:

  • gli atti impositivi notificati al contribuente tra il 25 luglio 2018 e il 24 ottobre 2018, ove non sia stata presentata istanza di accertamento per adesione;
  • nel caso in cui, invece, sia stata presentata istanza di accertamento per adesione, sono definibili gli atti impositivi notificati al contribuente tra il 26 aprile 2018 e il 24 ottobre 2018.

Sono inoltre definibili:

    • gli accertamenti con adesione in materia di imposte dirette, indirette e IVA, che siano stati sottoscritti entro il 24 ottobre 2018;
    • gli inviti al contraddittorio, nei procedimenti di accertamento per adesione in materia di impostedirette, indirette e IVA, che siano stati ricevuti dal contribuente entro il 24 ottobre 2018.

Limiti temporali riguardanti le modalità di definizione.
Con riferimento alle due macro categorie di atti definibili come sopra individuate, il D.L. fiscale stabilisce diversi termini per addivenire alle definizione. In particolare, gli atti impositivi debbono essere definiti, mediante il pagamento in unica soluzione di quanto dovuto, ovvero della prima rata:

  • entro il 23 novembre 2018, nel caso in cui il termine per impugnare l’atto impositivo scada entro tale data;
  • qualora, invece, il termine per impugnare l’atto impositivo venga a scadere a partire dal 24 novembre, entro il termine di proposizione del ricorso dinanzi la CTP che residua dopo il 24 novembre 2018.

Con riferimento, invece, ai procedimenti di accertamento per adesione, la definizione deve avvenire, mediante il pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto, ovvero della prima rata:

  • nel caso di accertamenti già sottoscritti alla data del 24 ottobre 2018, entro il 13 novembre 2018;
  • nel caso di inviti al contraddittorio ricevuti entro il 24 ottobre 2018, entro il 23 novembre 2018.

Così delineati tutti i termini stabiliti dalla norma istitutiva del procedimento di definizione agevolata, è opportuno rilevare che il mancato rispetto dei termini riguardanti le modalità di definizione, e quindi, il pagamento anche con un solo giorno di ritardo rispetto alle date individuate nel presente articolo, determina l’inesistenza della definizione, con la conseguenza che gli atti impositivi produrranno i loro tipici effetti, sia con riferimento al contenuto (debiti per imposte, sanzioni ed interessi), che con riferimento alla esecutività che li contraddistingue.
Fatto il punto sulle impellenti scadenze temporali a carico del contribuente, che cominciano a decorrere dalla data odierna, torneremo con successivi articoli ad occuparci più da vicino del contenuto di tale definizione, con riferimento agli ulteriori presupposti stabiliti dal citato art. 2 e, in particolare, con riferimento sia ai soggetti interessati dalla definizione che alla tipologia degli atti definibili, non senza soffermarci sulle precise modalità di determinazione degli importi che il contribuente è tenuto a versare.

L’Autore
Avv. Marco Giontella


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