Art.3 D.L 119 del 2018. Nuova Definizione Agevolata del Debito Fiscale

Rottamazione bis e nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
La Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2018 ha pubblicato il decreto legge del 23/10/2018 n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto, al fine di aumentare il gettito erariale e di ridurre il contenzioso tributario, prevede la possibilità per il contribuente, previa rinuncia ai giudizi pendenti, di estinguere i propri debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Sotto il profilo temporale, la nuova definizione ricomprende anche i debiti oggetto della precedente rottamazione bis (art. 1 del DL n. 148/2017). La nuova definizione, però, rispetto a quella precedente, accorda al contribuente un trattamento di maggior favore. Essa, infatti, oltre a prevedere (come la rottamazione bis) l’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, consente al debitore:

  • di effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco temporale particolarmente ampio di cinque anni;
  • di essere assoggettato a un tasso di interesse pari al 2% annuo (anziché al 4,5% annuo), se eseguirà il pagamento in forma rateale;
  • di ottenere, al momento del versamento della prima o unica rata delle somme dovute, l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione;
  • di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A..

L’articolo 3, comma 21, del D.L. n. 119/2018 dispone l’applicazione automatica della nuova e più favorevole definizione agevolata a coloro che hanno aderito alla rottamazione bis (art. 1 del DL n.  148/2017), purché, alla data del 7 dicembre 2018, abbiano integralmente saldato le prime tre rate (luglio, settembre, ottobre 2018).
In tal caso, il contribuente, potrà:

  • versare le residue somme in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1°gennaio 2019. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate;
  • pagare le suddette rate mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A;
  • beneficiare, al momento del pagamento della prime delle predette rate, dell’estinzione delle procedute esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il sopra citato comma 21, quindi, in virtù dell’antico brocardo “lex posterior derogat lex priori”, abroga l’articolo 1 del DL n. 148/2017, nella parte in cui detta norma dispone che il mancato tempestivo pagamento di una rata determina la caducazione dell’intera definizione agevolata.
Esso, infatti, consente, al contribuente che ha pagato in ritardo o non ha ancora pagato le rate di luglio, settembre, ottobre 2018, di definire in via agevolata il proprio debito a condizione, però, che queste ultime siano integralmente saldate entro il 7 dicembre 2018.
Il citato comma 21 introduce, dunque, una sorta di rimessione in termini a favore del contribuente che non ha pagato tempestivamente le rate (luglio, settembre e ottobre 2018) della precedente rottamazione.
Rimessione in termini sottoposta a una condizione normativa (saldo integrale delle tre rate entro il 7 dicembre 2018), il cui mancato avveramento determina la riapplicazione della vecchia disciplina (articolo 1 del DL n. 148/2017) e, quindi, la caducazione dell’intera definizione agevolata.
Al contribuente non in regola con le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, alla data del 7 dicembre 2018, sarà, pertanto, preclusa la possibilità di definire il proprio debito in via agevolata sia con la vecchia, che con la nuova rottamazione.
Ed, invero, nel comma 23 del medesimo articolo 3, il Legislatore ha sancito l’improcedibilità della dichiarazione di voler aderire alla nuova definizione agevolata, proposta da colui che ha aderito alla rottamazione bis e non ha saldato, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
Quanto alle modalità operative, il medesimo articolo 21 dispone che nessun adempimento è previsto in capo al debitore che ha aderito alla rottamazione bis; sarà, infatti, l’agente della riscossione a trasmettere, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate determinate. Il contribuente non deve, quindi, effettuare alcuna ulteriore dichiarazione di volontà, la nuova definizione agevolata opera nei suoi confronti automaticamente.
Le problematiche relative alla mancata ricezione della suddetta comunicazione, entro la data del 30 giugno 2019, saranno trattate nel prossimo articolo.
Volendo concludere, il Legislatore ha concepito la nuova definizione agevolata come il naturale proseguo della precedente rottamazione bis. Le condizioni stringenti previste in quest’ultima, però, sono state eliminate. Ed, invero, il contribuente potrà addivenire alla definizione agevolata del proprio debito in un lasso temporale notevolmente più ampio, mediante il pagamento di rate molto più basse.
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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