Appello nel Contenzioso Tributario | Sentenza 27199/2017

L’Appello nel contenzioso tributario

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i requisiti dell’appello, indicati nella Sentenza n. 27199 del 2017, si applicano anche al processo tributario.
Come noto, a seguito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, l’articolo 342 c.p.c. non contiene più il riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che “la motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nello specifico, la Terza Sezione Civile ha chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se “sia richiesto all’appellante di formulare l’appello con una determinata forma o di ricalcare la gravata decisione ma con un diverso contenuto, ovvero se sia sufficiente, ma almeno necessaria, un’analitica individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi in punto di fatto o di diritto che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice”.
In risposta al suddetto quesito, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 27199 del 2017, dopo aver chiarito che  “la novella ha sostanzialmente e ragionevolmente recepito e formalizzato gli approdi a cui era giunta la giurisprudenza più recente”,  hanno affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado“.
Come noto, la riforma che ha interessato l’articolo 342 c.p.c., per espressa previsione normativa, non si applica ai procedimenti tributari, perché, in sede di conversione, il Legislatore ha introdotto, nel testo dell’articolo 54 del D.L. n. 83 del 2012, il comma 3 bis, a mente del quale: “le disposizione di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
La limitazione imposta dal Legislatore, però, non determina effetti con riferimento al requisito della specificità dei motivi dell’appello tributario, anche in relazione all’art. 53 del D.Lgs n. 546/1992. Con riferimento alla specificità dei motivi d’appello, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nel chiarire che “la novella ha sostanzialmente e ragionevolmente recepito e formalizzato gli approdi a cui era giunta la giurisprudenza più recente”, hanno in sostanza negato qualsivoglia portata innovativa al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Ed, invero, la giurisprudenza a cui si riferiscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione è quella che si era formata in merito all’interpretazione del requisito “della specificità dei motivi d’appello”. Requisito, quest’ultimo, previsto nel previgente testo dell’articolo 342 c.p.c. e nell’attuale formulazione dell’articolo 53 del D.Lgs n. 546 del 1992.
In particolare, come affermato dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 27199 del 2017, ancor prima dell’entrate in vigor del citato Decreto Legislativo, la giurisprudenza riteneva che“ il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico – giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal giudice a fondamento della propria decisione; con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all’inammissibilità dell’appello” (Cass. n. 967 del 2004).
Si ritiene, pertanto, che le indicazioni fornite dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 27199 del 2017, valgano anche per l’appello presentato dinanzi la Commissione Tributaria Regionale. In tal caso, però, l’assenza del requisito della specificità dei motivi dovrà esser fatta valere invocando la violazione dell’articolo 53 del D.Lgs n. 546 del 1992 e non dell’articolo 342 c.p.c., il quale come sopra rilevato non si applica al processo tributario.
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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