L’articolo 5 della Parte II del Trade and Cooperation Agreement prevede che, negli scambi tra Unione Europea e Regno Unito, sono vietati dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti.
Per poter applicare il divieto di imposizione del dazio, l’operatore economico deve fornire la prova dell’origine unionale (c.d. proof of preferential origin) delle merci in esportazione verso il Regno Unito.
Detta prova potrà consistere in una dichiarazione da parte dell’esportatore nella quale viene attestato il carattere originario UE delle merci esportate (artt. 18 e 19 – Capitolo 2 del Trade and Cooperation Agreement).
Si indica di seguito il contenuto della suddetta dichiarazione:
“DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE UE
(Periodo: dal ___________ al __________ )
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento, Codice EORI/Codice REX: _____________________, dichiara sotto propria responsabilità che, salvo ove espressamente e chiaramente indicato il contrario, esse sono di origine preferenziale dell’Unione Europea. ………………………………………………….
(Luogo e data) …………………………………. (Firma dell’Esportatore)”.
La sopra trascritta dichiarazione dell’origine potrà essere resa direttamente su fattura o su un qualunque altro documento commerciale che accompagna la merce.
L’Agenzia delle Dogane ha precisato che “in attesa dell’attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi rinvenienti dall’Accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine … indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e data” della predetta dichiarazione” (Circolare 49/2020 del 30 dicembre 2020).
Quindi, coloro che non hanno ancora iniziato o terminato la procedura per ottenere il codice REX, potranno indicare, nella predetta dichiarazione, il loro numero di EORI.
Relativamente al codice EORI si segnala che esso è composto dal codice ISO alpha-2 dell’Italia “IT” seguito dagli 11 caratteri numerici del codice fiscale o Partita I.V.A. L’Agenzia delle Entrate ha attribuito automaticamente detto codice a tutti gli operatori italiani. Prima di indicarlo nella dichiarazione in esame si consiglia di verificarne la relativa validità.
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti