E-commerce con Esportazioni verso UK di Beni Soggetti ad Accise e Soft Brexit

Brexit significa, per il Regno Unito, prioritariamente riacquisizione della sovranità legale e tributaria.
Dal punto di vista fiscale non dovrebbero più esistere imposte armonizzate e, pertanto, sarà possibile che la VAT (IVA italiana) si svincoli da tutti i limiti imposti dalla Direttive unionali.
Londra potrà derogare alle aliquote comunitarie, alle esenzioni, alle detrazioni, alla rivalsa, e così via.
Le relative controversie non saranno più ad appannaggio dei giudici europei e, quindi, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea non avranno più efficacia vincolante per il Regno Unito.
Con l’accordo tra UK e Unione europea si stabilisce il punto di partenza per le aziende italiane che esportano beni verso il Regno Unito. La bella notizia è che non saranno imposti dazi a carico delle merci italiane che entreranno in UK.
I prezzi dei nostri beni potranno, perciò, rimanere concorrenziali, salvo un modesto aggravio per gli adempimenti doganali cui, dal 1° gennaio 2021, saranno assoggettati i beni da noi esportati.
Non sarà più sufficiente per le imprese italiane operare, relativamente agli adempimenti fiscali (e, ora, doganali), con un rappresentante fiscale, ma occorrerà utilizzare un importatore residente nel Regno Unito.
Il nostro Studio, con la sua branch londinese (GeA Tax UK), è già operativo per i suoi clienti, sia per gli adempimenti IVA, che per le pratiche doganali, rivestendo la qualifica di importatore autorizzato in possesso di GB EORI e DAN.
La figura dell’importatore è necessaria per assolvere gli obblighi relativi al pagamento delle accise in UK (vini, bevande alcoliche, ecc.), in quanto dovrà garantire il versamento alle autorità del Regno Unito con l’apertura di un conto vincolato a garanzia del pagamento (deferment account – DAN).
Lo spedizioniere utilizzato dall’esportatore italiano dovrà compilare il Form C1207N con l’indicazione del DAN dell’importatore e inviarlo alle autorità inglesi. Detto DAN dovrà essere, inoltre, indicato nella bolletta doganale telematica del sistema Chief Badge.
Tale procedimento è obbligatorio per le vendite e-commerce B2C dei beni soggetti ad accisa (c.d. duty paid).
Ricordiamo, infine, che per tali tipi di vendite l’IVA è dovuta nello Stato di consegna del bene e, pertanto, ivi dovranno essere assolti i relativi adempimenti.
Anche sotto tale profilo, la nostra branch di Londra è operativa per numerosi clienti europei che debbono assolvere l’IVA e ottemperare ai relativi adempimenti nel Regno Unito per le vendite e-commerce B2C.
Nel caso di vendite B2B degli stessi prodotti, alle quali si applica in UK il procedimento di sospensione delle accise (duty suspended), dovranno esser presentate dichiarazioni accise mensili o trimestrali alle quali provvede la nostra branch di Londra quale Registered Consignee.
Queste le modifiche in ambito italiano che conseguono alla Brexit, a seguito della quale le cessioni e gli acquisti, prima intraUE, ora si trasformano, rispettivamente, in esportazioni e importazioni.
Le suddette vendite, effettuate mediante trasporto dall’Italia in UK – sia B2B che B2C – saranno non imponibili IVA e soggette alle seguenti formalità:

  • obbligo di emissione della fattura per ciascuna transazione, contenente tutte le indicazioni previste dall’art. 21 d.P.R. 633/72;
  • detta fattura dovrà contenere la seguente indicazione: “Cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, primo comma, d.P.R. 633/72”;
  • la fattura emessa dovrà essere annotata nel registro IVA vendite (art. 23 d.P.R. 633/72), in apposita colonna destinata alle operazioni non imponibili ex art. 8, 8bis e 9 d.P.R. 633/72;
  • per tali operazioni dovranno essere conservati tutti i documenti (bollette doganali di esportazione) da cui risulti che il trasporto è avvenuto con partenza dall’Italia e destinazione UK;
  • l’ammontare complessivo di tali operazioni dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale IVA e precisamente nel quadro VE, riga VE30, colonna 3.

Nessuna modifica, invece, quanto all’acquisizione dello status di esportatore abituale e della formazione del plafond disponibile per acquisti di beni e servizi senza IVA: le esportazioni verso il Regno Unito sono equiparate, a tal fine, alle cessioni intracomunitarie, così come il regime di non imponibilità delle cessioni e prestazioni nei confronti di detti esportatori abituali (art. 8, lett. C, d.P.R. 633/72).
Adottando i descritti adempimenti, il passaggio determinato dalla Brexit non avrà i temuti dirompenti effetti per le nostre imprese, se non in termini di un modesto increase dei costi operativi.

L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

 

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