Aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro: al conferente spetta un credito di imposta del 20 per cento

Con il presente articolo si intende analizzare il credito di imposta del 20%, introdotto dall’articolo 26 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, al fine di “supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di media dimensione che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo” (pagina 23 della relazione illustrativa del D.L. n. 34 del 2020).

Orbene, come evidenziato, nella relazione illustrativa del citato decreto legge relativamente all’articolo 26, “I commi da 4 a 7 prevedono il riconoscimento di un credito di imposta a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitali previsti nelle condizioni di accesso di cui ai commi 1 e 2. Il credito di imposta è pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di euro 2.000.000. La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023”.

Nello specifico, i commi 4 a 7 del citato articolo 26, dispongono che:

  • Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera C), spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento” (comma 4);
  • L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate” (comma 5);
  • I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea e in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo” (comma 6);
  • Il credito d’imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (comma 7).

Sotto il profilo soggettivo, il credito di imposta in esame è riconosciuto “Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c)”, ad esclusione delle “società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate”.

Quindi, potranno usufruire del beneficio in esame, tutti i soggetti che effettueranno conferimenti in denaro, siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti o non nel territorio dello Stato, ad esclusione delle società che:

– controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria;
– sono controllate dallo stesso soggetto che controlla la conferitaria;
– sono collegate con la società conferitaria;
– sono controllate dalla società conferitaria.

Sotto il profilo oggettivo, si osserva che il comma 1 del citato articolo 21, dispone che “Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni,  società in accomandita per azioni, società a  responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee di cui  al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e  iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni: 

  1. a) presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; 
  2. b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non  inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad  un  gruppo,  si  fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato  grado  di  consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; 
  3. c) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l’accesso alla misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro”. 

Pertanto, il credito di imposta in esame sorge soltanto qualora siano deliberati ed eseguiti aumenti di capitale a pagamento, interamente versati, dopo l’entrata in vigore del decreto n. 34 del 19 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, in società di capitali con sede legale in Italia, non operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, le quali:

– presentino, nel periodo di imposta 2019, ricavi tra i cinque milioni di euro e i cinquanta milioni di euro. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più alto grado di conferimento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

– abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019, in misura non inferiore al 33%. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi sulla base consolidata, al più alto grado di conferimento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.

Sotto il profilo quantitativo, il comma 5 dispone che l’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere 2.000.000,00.

Peraltro, il medesimo comma 5 individua le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione.

Nello specifico: 

  • la partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta dal conferente fino al 31 dicembre 2023,
  •  la società conferitaria non può procedere alla distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, fino al 31 dicembre 2023;
  • il rilascio all’investitore, da parte della società conferitaria, di una certificazione che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta. In particolare, il citato comma 20, stabilisce che l’importo complessivo lordo delle misure di aiuto di Stato, a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, non possa eccedere per ciascuna società di cui al comma 1, l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 1.200,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca o dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il credito di imposta in esame può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Esso, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In conclusione, quindi, nei limiti sopra indicati, il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 26 del Decreto Rilancio, consente, all’investitore, di acquisire partecipazioni in società di capitali con sede legale in Italia, pagandole l’80% del loro valore e, al socio, che intende ricapitalizzare la propria società, di rientrare del 20% del proprio investimento.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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