Erogazioni liberali disposte a favore delle fondazioni culturali: il beneficio fiscale dell’Art-Bonus

Erogazioni liberali disposte a favore delle fondazioni culturali: il beneficio fiscale dell’Art-Bonus

Nel presente articolo saranno analizzati i requisiti richiesti dalla normativa fiscale per poter usufruire dell’Art-Bonus, nel caso di erogazione liberale effettuata a favore di una fondazione culturale.

Orbene, come noto, l’Art-Bonus è stato introdotto dall’articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., secondo cui:

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

  1. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

Il sopratrascritto articolo prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, a condizione che esse siano destinate alternativamente ai seguenti scopi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Con particolare riferimento al requisito della “appartenenza pubblica”, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 136/E del 7 novembre 2017, ha chiarito che lo stesso si considera soddisfatto “oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali … anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella circostanza che l’istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione. In presenza di una o più caratteristiche, si ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta (ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni)”.

Conseguentemente, il soggetto che esegue un’erogazione liberale a favore di una fondazione culturale, potrà usufruire del credito d’imposta in esame, qualora l’ente giuridico sia alternativamente:

  • costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
  • finanziata esclusivamente con risorse pubbliche; 
  • gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso allo stesso; 
  • sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; 
  • sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione. 

Quanto appena detto è stato confermato, nella risoluzione n. 465 del 04/11/2019, in cui l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto il diritto all’Art-Bonus ad una fondazione culturale, in considerazione “della proprietà pubblica della collezione museale, nonché del complesso che ospita il Centro Beta, dati in concessione d’uso dal comune alla Fondazione interpellante, che risulta essere soggetto privato partecipato prevalentemente da istituzioni pubbliche, le quali ne determinano la gestione”.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

Confisca e diritti del creditoreLe Sezioni Unite Si Pronunciano Sulle Regole Di Assoggettamento Ad Imposta Di Registro Per Gli Atti Che Enunciano Disposizioni Di Altri Atti – Aumenti Di Capitale Con Rinuncia Al Credito Da Finanziamento SociIl contribuente ha diritto al rimborso degli importi versati all’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un avviso di accertamento fondato su fatti materiali ritenuti insussistenti dal giudicato penale, anche se divenuto definitivoDiritto al rimborso dell’IMU versata sull’abitazione principale dell’altro coniuge: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022La Corte di Cassazione disapplica le norme interne in tema di sanzioni doganali applicando il principio di proporzionalità