Cessioni all’esportazione: regole di non imponibilità IVA e orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea

Corte di giustizia unione europea e cessioni all’esportazione: l’interpretazione dell’articolo 146 della Direttiva 2006/112/CE

Contrasta con la Direttiva IVA 2006/112/CE e con il principio di proporzionalità la normativa di uno Stato membro che subordini la non imponibilità IVA per le cessioni di beni destinati a Paesi extra-UE, alla dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime dell’esportazione.
Si è in tal senso, ancora una volta, recentamente pronunciata la Corte di Giustizia, con la Sentenza 28 marzo 2019, C-275/18, ribadendo sostanzialmente che le Amministrazioni finanziarie nazionali debbono sempre privilegiare l’aspetto sostanziale rispetto a quello meramente formale.
La domanda pregiudiziale sottoposta dalla Cassazione della Repubblica Ceca verte sull’interpretazione dell’articolo 146 della Direttiva 2006/112/CE (recepito, all’interno del nostro ordinamento giuridico, dall’articolo 8 del d.P.R. 633/72), secondo il quale « Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità (…) ». L’articolo 273 della medesima Direttiva dispone, inoltre, che « Gli Stati membri possono stabilire (…) altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni (…) ».
Nel caso concreto, tra il 2012 e il 2014, un cittadino ceco spediva, per via postale (come documentato dai documenti rilasciati dagli stessi uffici postali), numerosi beni al di fuori dell’Unione, ritenendo che tali cessioni fossero non imponibili, in quanto riguardanti beni destinati all’esportazione. Essendo sorto un contenzioso sulla legittima applicazione della non imponibilità, i giudici nazionali chiedevano se fosse legittimo condizionare, sulla base delle disposizioni comunitarie, il relativo diritto al fatto che il bene fosse previamente vincolato a un determinato regime doganale, così come effettivamente disposto dalla normativa ceca.
I giudici comunitari chiariscono come la non imponibilità sia volta a garantire l’assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni nel luogo di destinazione di queste ultime.
In particolare, l’esportazione di un bene si perfeziona, e la non imponibilità della cessione all’esportazione diviene applicabile, ogniqualvolta:
– il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente;
– il cedente prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione;
– il bene, a seguito di tale spedizione o trasporto, ha fisicamente lasciato il territorio dell’Unione.
L’articolo 146 non prevede alcuna ulteriore condizione.
A tal riguardo, una condizione come quella prevista dalla legge ceca, che osta al riconoscimento del beneficio in presenza di cessioni di beni che non siano stati vincolati al regime doganale dell’esportazione, non rispetta il principio di proporzionalità.
Difatti, ad avviso della Corte, « una misura nazionale eccede quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta, nel caso in cui subordini essenzialmente il diritto all’esenzione dall’IVA al rispetto di obblighi formali, senza che siano presi in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano stati soddisfatti. Infatti, le operazioni devono essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive ».
Sostanzialmente, il solo fatto che un esportatore non abbia vincolato i beni interessati al regime doganale dell’esportazione non implica che una siffatta esportazione non sia effettivamente avvenuta. In altri termini, in assenza di frode, elusione o evasione fiscale, l’inosservanza di un requisito formale non può giammai comportare l’automatica perdita del diritto al beneficio, sempreché sia dimostrata, con qualsivoglia mezzo probatorio, l’effettiva uscita dei beni dal territorio dell’Unione.
In conclusione, la Corte di Giustizia ribadisce ancora una volta, in tema di IVA, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, consolidando, in tal senso, una già cospicua giurisprudenza comunitaria.
L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

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