L’inadempimento del giudice nazionale rispetto alle vincolanti statuizioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea ed all’obbligo di rinvio pregiudiziale: il caso “Accor”.

Con una pronuncia unica nel suo genere, la Corte di Giustizia UE ha, per la prima volta, riscontrato l’inadempimento di uno Stato membro, imputabile ad una delle sue giurisdizioni superiori (il Conseil d’Etat francese, nel caso di specie), per non averla interpellata a titolo di rinvio pregiudiziale sulla base dell’articolo 267 TFUE.
La suddetta statuizione dei giudici comunitari, pubblicata il 4 ottobre 2018 nella Causa C-416/17, resterà negli annali ed aprirà evidentemente le porte ad un nuovo “clima” nelle relazioni giurisdizionali in seno all’Unione.
Aldilà dei pur rilevanti aspetti fiscali, le cui conseguenze sulle finanze pubbliche dello Stato francese sono effettivamente considerevoli (circa cinque miliardi di euro), la presente Sentenza richiama l’attenzione degli addetti ai  lavori soprattutto sull’aspetto di quella “Europa giurisdizionale” tanto, alle volte, criticata ma quanto mai necessaria al fine di porre rimedio alle gravi violazioni del diritto comunitario in cui potrebbero incorrere i giudici nazionali di ultima istanza.
Ma procediamo per ordine.
Nel 2001, la Accor, società di diritto francese, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria francese il rimborso dell’anticipo di imposta assolto in occasione della ridistribuzione dei dividendi ricevuti dalle proprie controllate stabilite in altri Stati membri. Tale domanda di rimborso era legata al fatto che, per quanto riguarda i dividendi provenienti da controllate residenti, al momento della ridistribuzione di questi ultimi, una società controllante poteva beneficiare dell’imputazione, sull’anticipo d’imposta che era tenuta a versare, del credito d’imposta collegato alla distribuzione di tali dividendi. A seguito del rifiuto di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria francese, la Accor proponeva ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.
La Corte di Giustizia UE (C-310/09), investita, sul punto, di un rinvio pregiudiziale dal Conseil d’Etat (nel sistema francese, giudice di ultima istanza rispetto alle imposte dirette e all’IVA), rilevava che gli artt. 49 e 63 TFUE (rispettivamente, sulla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali) ostano ad una normativa di uno Stato membro diretta all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi, che consente ad una società controllante di imputare sull’anticipo d’imposta – che essa è tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi versati dalle proprie controllate – il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in tale Stato membro, ma nega tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro.
In buona sostanza, con la suddetta pronuncia la CGUE statuiva che la diversità di trattamento tra i dividendi distribuiti da una società controllata residente e tra quelli distribuiti da una società controllata non residente è contraria al diritto  dell’Unione e che, conseguentemente, il sistema francese relativo alla prevenzione contro la doppia imposizione non è compatibile con le disposizioni del Trattato.
Nonostante la chiara decisione della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato francese emanava, il 10 dicembre 2012, due diverse sentenze (Rhodia e Accor, n. 317074, n. 317075) mantenendo, di fatto, in piedi lo stesso regime discriminatorio contrario agli articoli 49 e 63 TFUE sul quale si era appositamente ed espressamente pronunciata nella C-310/09. Ma vi è di più.
A seguito delle sopramenzionate sentenze del 10 dicembre 2012, la Commissione europea ha ricevuto diverse denunce relative alle estreme e gravose condizioni di rimborso, stabilite dal Conseil d’Etat, degli anticipi d’imposta versati da società francesi che hanno ricevuto dividendi di origine estera. E poiché lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato francese non era stato ritenuto soddisfacente dalla Commissione stessa, quest’ultima inviava alle autorità oltralpe una lettera di diffida in cui rilevava la violazione del diritto dell’Unione. Veniva così instaurato, dinanzi alla Corte europea, il giudizio oggetto del presente articolo, il quale vedeva contrapposti, da un lato, la Commissione, dall’altro, la Repubblica di Francia, e che ha visto quest’ultima soccombente sia per aver “rifiutato di prendere in considerazione” una precedente statuizione della Corte stessa, venendo meno “agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 63 TFUE”, ma soprattutto per aver omesso di adire la Corte tramite rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nonostante il Consiglio di Stato fosse giudice di ultima istanza.
A tal riguardo, la Corte sottolinea come “il Conseil d’Etat, in quanto organo giurisdizionale che statuisce in ultimo grado, non potesse effettuare un’interpretazione del diritto dell’Unione, quale quella che discende dalle sue sentenze del 10 dicembre 2012, senza aver previamente adito la Corte con un rinvio pregiudiziale. (…) La Corte ha giudicato che l’obbligo di adire la Corte ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione”.
Si tratta, tuttavia, di un obbligo non inderogabile, la Corte avendo introdotto alcuni criteri di flessibilità, di guisa che anche il giudice di ultima istanza “può” (anziché “deve”) rinviare alla Corte quando si tratti di questione di interpretazione. La giurisprudenza (cause riunite 28-30/62; C-283/81, CILFIT) ha, così, individuato le ipotesi in cui è ammessa detta ‘facoltà’:

  • quando la questione sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia stata già decisa in via pregiudiziale;
  • quando la risposta alla questione risulti da una giurisprudenza costante della Corte che risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere;
  • quando la norma comunitaria sia talmente chiara ovvero si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.

In quest’ultima ipotesi, in particolare, che deriva dalla c.d. teoria dell’acte clair, il giudice nazionale deve procedere con prudenza, al fine di legittimamente verificare nella maniera più assoluta che la stessa evidenza (rectius, lo stesso convincimento) si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri, nonché alla Corte di Giustizia, nella piena consapevolezza della possibile e, anzi, probabile diversità delle versioni linguistiche ed interpretative di una stessa norma. Ragion per cui, solo in presenza delle suddette condizioni il giudice nazionale può esimersi dal sottoporre una questione interpretativa alla Corte, risolvendola esso stesso, ovviamente sotto la propria responsabilità.
Da qui l’eccezionalità della prerogativa assegnata ai giudici interni, confermata dalla Corte stessa, la quale ha messo in guardia i giudici nazionali da un’eccessiva disinvoltura nell’utilizzo autonomo del suddetto potere, esigendo una “circostanziata dimostrazione” circa la sussistenza delle condizioni richieste. Ed è proprio il profilo motivazionale ad assumere primaria importanza poiché, ad avviso della Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice di ultima istanza realizzerebbe una condotta arbitraria, e quindi contraria all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ogni qualvolta mancasse di giustificare il mancato rinvio pregiudiziale.
Nel caso di specie, la CGUE ha rilevato che il Consiglio di Stato francese avesse l’obbligo di porre in essere un rinvio pregiudiziale al fine di eliminare il rischio di un’errata interpretazione del diritto dell’Unione, in quanto organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi impugnazione alcuna, ma soprattutto attesa la soluzione adottata dalla Corte sull’interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE, in contrasto con quella accolta dal Consiglio di Stato francese con le sentenze del 2012, il che implica che “l’esistenza di un dubbio ragionevole in merito a tale interpretazione non potesse essere escluso nel momento in cui il Conseil d’Etat ha statuito”.
In definitiva, la chiarissima pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea offre al contribuente francese, ingiustamente (e volontariamente) leso nei suoi diritti nonostante una apposita pronuncia dei giudici di Lussemburgo, non già di chiedere una revisione della decisione (oramai definitiva e passata in giudicato), ma di citare in giudizio lo Stato francese per ottenere un adeguato risarcimento del danno. E ciò in conformità a quanto affermato dalla nota Sentenza Kobler (C-224/01) della Corte di Giustizia, secondo cui “in considerazione del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli derivano dalle norme comunitarie, la piena efficacia di queste ultime verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro. (…) I singoli non possono essere privati della possibilità di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti. (…) Una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte”.
In buona sostanza, il diritto al risarcimento del danno sorge in capo al singolo ogniqualvolta la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata (ossia manifesta) e sussista una nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalla parte lesa. Ebbene, la Sentenza Kobler, tra gli indici cui il giudice si deve riferire per individuare una violazione “grave e manifesta”, inserisce anche la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale interno, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale (par. 55). Ed anche qualora il giudice interno adito per l’ottenimento del risarcimento del danno patito dal contribuente rigetti la domanda, l’individuo potrà sempre adire, sulla base dell’articolo 41 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte europea dei diritti umani.
Per concludere, la Sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 4 ottobre 2018 nella Causa C-416/17, non fa che ribadire a tutti gli operatori del diritto (giudici compresi) la supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale di ciascuno Stato membro, e questo indipendentemente dalle sempre attuali “esigenze di gettito” delle singole casse erariali interne. Ignoriamo cosa sia il diritto comunitario correttamente interpretato, ma non cosa rappresenti una non corretta interpretazione del diritto dell’Unione: ossia tutto quello che sia in contrasto con la giurisprudenza della Corte stessa.
L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

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