Pace Fiscale sulle Liti Pendenti: Modalità di Definizione

La definizione delle liti, prevista dal D. L. 23 ottobre 2018 n. 119, riguarda tutte le controversie tributarie che siano pendenti alla data del 24 ottobre 2018, in ogni stato e grado del giudizio, incluse quelle in Cassazione e quelle oggetto di rinvio da parte di quest’ultima.
Il Legislatore ha, dunque, concesso, al soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, la facoltà di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (di tale ultima nozione ci siamo occupati nel precedente articolo). E’, innanzitutto, opportuno evidenziare l’esclusione dalla definizione agevolata delle controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE (come i dazi doganali), l’IVA all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Stabilite tali limitazioni, il Legislatore dispone che la definizione avviene con il pagamento di un importo pari al valore della controversia: per valore della lite, ai sensi del comma 2, art. 12, del D. Lgs. n. 546/1992, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. 
Ciò nonostante, “le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado” (comma 2, art. 6). Ovviamente, in entrambi i casi, la soccombenza dovrà essere dichiarata con pronuncia resa alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia al 24 ottobre 2018. Per quanto attiene, invece, alle controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, nel caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, queste possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia (che corrisponde all’importo delle sanzioni), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. Qualora la lite riguardi esclusivamente sanzioni che sono collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione. In caso contrario, la controversia va definita secondo le modalità previste dal comma 1, ossia con un pagamento corrispondente al valore della controversia. 
Il Decreto non prevede, invece, come calcolare le somme dovute nell’ipotesi di rinvio della Cassazione. Si potrebbe pensare prima facie che, poiché la riduzione alla metà del valore ovvero a un quinto attiene esclusivamente alle controversie concluse con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia e viene citato unicamente il primo o secondo grado, sia verosimile che si debba corrispondere il cento per cento delle imposte (ovvero, per le liti su sanzioni non collegate al tributo, il quaranta per cento). Questa soluzione è, tuttavia, inaccettabile ove si consideri che, per assurdo, il contribuente vittorioso in Cassazione, pur se con rinvio, sarebbe tenuto a pagare molto di più di chi, vittorioso in secondo grado, paga soltanto il venti per cento. Ecco perché si renderebbe, forse, opportuno prendere in considerazione un’altra via. Essendo stata, infatti, a seguito del rinvio, cassata la sentenza di secondo grado, questa viene meno. Tale annullamento determina la reviviscenza della sentenza di primo grado (in qualità di ultima decisione “certa”), la quale, se favorevole, determinerebbe la riduzione del pagamento al cinquanta per cento del valore della controversia, mentre, se negativa, del cento per cento di tale valore.
Sul punto sarebbe, comunque, certamente auspicabile un chiarimento.
Nulla dice la norma neanche per quanto riguarda il caso di soccombenza reciproca, sebbene ogni dubbio a proposito lo elimini la Relazione illustrativa, la quale dispone che “per il caso di soccombenza parziale, le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente”.
Di fondamentale importanza è l’individuazione del preciso istante in cui una lite possa considerarsi come “pendente”. A proposito, il comma 4 stabilisce che l’articolo 6 si applica alle “controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Se con “pronuncia definitiva” il Legislatore sembra riferirsi ad una decisione che non sia passata in giudicato alla data di entrata in vigore del Decreto, nessuna esigenza interpretativa sorge con riferimento alla nozione di “lite pendente”: perché la controversia sia tale, occorre che il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate entro il 24 ottobre 2018. Resta inteso che gli effetti della definizione che si sia perfezionata secondo quanto successivamente illustrato, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore del Decreto. E si ponga attenzione al fatto che il perfezionamento della definizione avviene unicamente con il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. Ove tali importi superino i mille euro è, infatti, ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali (le cui scadenze successive alla prima sono già state precisamente individuate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2019). E’, tuttavia, esclusa la compensazione, ma è possibile scomputare tutte le somme già versate a qualsiasi titolo, comprese le pregresse definizioni per le quali è in corso la rateizzazione.
E’, dunque, proprio entro tale data del 31 maggio 2019 che, per ciascuna controversia autonoma (ossia quella relativa a  ciascun atto impugnato), potranno essere presentate le domande di adesione alla definizione agevolata. Ad oggi, non è dato sapere quale sarà l’iter amministrativo per la presentazione della domanda di definizione, né tantomeno si conoscono le modalità di pagamento. Sarà, infatti, il direttore dell’Agenzia delle Entrate a stabilirne le modalità di attuazione.
L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

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