Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore tessile e della moda

L’articolo 3, comma 4, del D.L. 145 del 2013 dispone che “sono ammissibili al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo le seguenti attività:

  1. a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. b) ricerca pianificata o  indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla seguente lettera c);
  3. c) acquisizione, combinazione, la strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali”.

Nonostante la terminologia utilizzata dal Legislatore, le attività di ricerca e sviluppo, che ricadono nell’elencazione contenuta nella sopra trascritta disposizione, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
Affinché un’attività sia un’attività di ricerca e sviluppo, deve soddisfare cinque criteri fondamentali.
Tale attività deve:

  • puntare alle nuove conoscenze;
  • basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi;
  • non essere sicura dell’esito finale;
  • essere pianificata e preventivata;
  • portare a risultati che possano essere riprodotti.

Ad, esempio, nello specifico settore della moda, la creazione di prodotti tessili e di abbigliamento dalle caratteristiche tecniche nuove o notevolmente migliorate per la scienza (originalità assoluta o notevole miglioramento) e nuove o notevolmente migliorate per il mercato (originale o notevolmente migliorata combinazione di prodotto tessili nuovi), configura un’attività di R&S.
Il processo di realizzazione del campionario o delle collezioni, qualora esso sia diretto alla produzione di un prodotto nuovo o di un prodotto notevolmente migliorato nei termini sopra specificati, rientra, quindi, nella nozione di “attività di ricerca e sviluppo”, consentendo all’impresa che lo pone in essere di beneficiare, per gli investimenti sostenuti, dell’agevolazione fiscale in esame.
Occorre, tuttavia, individuare, all’interno dell’intero processo di realizzazione del campionario, il segmento di attività al quale collegare l’agevolazione volta ad incentivare e premiare lo sforzo innovativo dell’impresa.
Il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda, si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti cinque fasi:
a) ricerca ed ideazione estetica;
b) realizzazione dei prototipi;
c) preparazione del campionario o delle collezioni:
d) promozione del campionario;
e) gestione del magazzino campioni.
E’ evidente che solo le prime due fasi (lett. a e b) che precedono la preparazione, la promozione e la gestione del campionario sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ex articolo 3, comma 4, del D.L. n. 145 del 2013.
Ne consegue, che l’imprenditore potrà usufruire del beneficio fiscale solo relativamente agli investimenti sostenuti per effettuare la ricerca e l’ideazione estetica, nonché la realizzazione dei prototipi, come ad esempio i costi connessi:

  • al personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nell’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
  • alle materie prime e ai materiali di consumo connessi all’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
  • alle attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi.

 
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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