Mancata o Tardiva Trasmissione all'Enea: Risoluzione Agenzia delle Entrate 46/E del 18 aprile 2019

La mancata o tardiva trasmissione, all’Enea, delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano il risparmio energetico, non determina la perdita del diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del DPR 917/1986.

Come noto, l’art. 1, comma 3, lett. b), n. 4), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha aggiunto nell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – concernente la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili – il comma 2-bis, ai sensi del quale: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
Per effetto della predetta disposizione, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, per i soli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, il contribuente che intende usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ha l’obbligo di comunicare i relativi dati all’Enea, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o del collaudo.
A seguito dell’introduzione della sopratrascritta disposizione normativa, ci si è chiesti quali fosse la conseguenza della mancata o ritardata comunicazione all’Enea.
Al riguardo, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, chiarendo che la mancata o ritardata comunicazione all’Enea non determina la perdita del diritto alla detrazione.
In particolare, nella predetta Risoluzione, l’Amministrazione finanziaria ha condiviso il parere prot. n. 3797/2019, del Ministero dello sviluppo economico, secondo cui la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
A sostegno della propria decisione, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea, non è prevista dall’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, né dall’art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, recante l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione.
L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

Confisca e diritti del creditoreLe Sezioni Unite Si Pronunciano Sulle Regole Di Assoggettamento Ad Imposta Di Registro Per Gli Atti Che Enunciano Disposizioni Di Altri Atti – Aumenti Di Capitale Con Rinuncia Al Credito Da Finanziamento SociIl contribuente ha diritto al rimborso degli importi versati all’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un avviso di accertamento fondato su fatti materiali ritenuti insussistenti dal giudicato penale, anche se divenuto definitivoDiritto al rimborso dell’IMU versata sull’abitazione principale dell’altro coniuge: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022La Corte di Cassazione disapplica le norme interne in tema di sanzioni doganali applicando il principio di proporzionalità