L’esistenza di debiti verso il fisco non sospende il rimborso di tributi se il giudice annulla, anche con sentenza non definitiva, l’atto impositivo

Con la Sentenza n. 2320 del 2020, depositata in data 31.01.2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’applicabilità dell’articolo 23, comma 1, del D.Lgs n. 472 del 1997, in caso di atto di irrogazione delle sanzioni annullato da una Sentenza non ancora passata in giudicato.

Orbene, il citato art. 23, rubricato “Sospensione dei rimborsi e compensazione”, dispone che:

1. Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 

  1. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3.I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Il sopratrascritto articolo 23, quindi, consente, all’Amministrazione finanziaria, di sospendere il pagamento del rimborso del credito, qualora, al contribuente, venga notificato un atto di irrogazione delle sanzioni.

In seno alla giurisprudenza di legittimità, era sorto un contrasto sulla questione dell’efficacia del provvedimento di sospensione, nel caso in cui l’atto di irrogazione delle sanzioni fosse stato annullato da una sentenza non ancora passata in giudicato.

Nello specifico, secondo un orientamento, condizione di inefficacia del provvedimento di sospensione del rimborso, era l’annullamento definitivo dell’atto di irrogazione delle sanzioni.  In tal senso, si era espressa, la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 16535 del 2010, ritenendo legittimo il rifiuto dell’Amministrazione di procedere al rimborso domandato dalla società contribuente prima della definizione delle violazioni alla medesima addebitate.

Secondo un altro orientamento, invece, il provvedimento di sospensione del rimborso diveniva inefficace anche a seguito dell’annullamento non definitivo dell’atto di irrogazione delle sanzioni. In tal senso, la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 2893 del 2019, aveva affermato che, ove il giudice abbia annullato la pretesa per sanzioni “ancorché non definitivamente” di quella pretesa “non può più tenersene conto ai fini della misura cautelare già adottata dalla Agenzia, caducandosi dunque le ragioni per il permanere della sospensione”.

Le Sezioni Unite – accogliendo l’orientamento espresso nella Sentenza n. 2893 del 2019 – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sopra descritto, affermando il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato in tutto o in parte con sentenza anche non definitiva cessa di avere efficacia il provvedimento di sospensione del pagamento del credito vantato dall’autore della violazione o dai soggetti obbligati in solido nei confronti dell’amministrazione finanziaria emesso ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997”.

In particolare, secondo le Sezioni Unite: “A ciò induce, in modo piano, la lettera della seconda parte dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui la sospensione del pagamento “opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”: in base al fondamentale canone di cui all’art. 12, co 1, delle Preleggi -che impone all’interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione- la disposizione sta a significare che nel caso in cui, a seguito dell’impugnazione dell’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, la commissione tributaria lo abbia annullato, in tutto o in parte, la sospensione del pagamento opera nei limiti della somma corrispondente alla parte dell’atto non annullata della sentenza stessa, ancorchè essa non sia passata in giudicato. Tale passaggio in giudicato costituisce, piuttosto, il presupposto, a norma del comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, della pronuncia, da parte dell’Ufficio, della compensazione del proprio debito. 14. Tale approdo è, peraltro, coerente con quanto già deciso, con la sentenza n. 758 del 2017, da queste Sezioni Unite, che, nel riconoscere “efficacia immediata” alle sentenze della Commissione Tributaria, anche prima che “l’immediata esecutività [fosse] espressamente prevista ed ampliata» dall’art. 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ha condivisibilmente rilevato -con una notazione che qui assume un rilievo specifico- che l’art. 18, co 4, del d.lgs. n. 472 del 1994 stabilisce che le decisioni delle commissioni tributarie concernenti sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie «sono immediatamente esecutive” (nei limiti di cui all’art. 19, che richiama l’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992), aggiungendo che nel caso in cui il giudice tributario “annulla, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare”, per concludere che “l’ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata“.

Alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, nella Sentenza indicata in epigrafe, è illegittimo, il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria di procedere al rimborso del credito vantato dal contribuente, nel caso in cui l’atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato con Sentenza, anche se, quest’ultima, non sia ancora passata in giudicato.

In tal caso, il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate Tributaria – rientrando tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – potrà essere impugnato dinanzi la Commissione Tributaria, per violazione dell’articolo 23, comma 1, del D.Lgs n. 472 del 1997.

La Sentenza in commento è pienamente conforme al nuovo testo dell’art. 69, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 che, dal 1° gennaio 2016, riconosce il diritto al rimborso dei crediti tributari anche sulla base di sentenze non definitive, nonché al nuovo testo dell’art. 68, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, che consente di esperire il giudizio di ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente.

Un ulteriore passo avanti verso la riduzione della disparità delle parti che da sempre caratterizza il rito tributario e le interpretazioni dei giudici di legittimità su tale processo.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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