Tassazione indiretta dell’atto di dotazione del trust: l’Agenzia delle Entrate va contro la Cassazione

Come noto, il trust consiste essenzialmente nella gestione di un “patrimonio” (da intendersi, caso per caso, come un singolo bene o diritto, ovvero un insieme di rapporti giuridici) al fine del perseguimento degli “obiettivi” indicati dal soggetto che istituisce il trust stesso (in italiano: il “disponente”; in inglese: settlor o trustor), il quale coincide, nella maggior parte dei casi, con il soggetto che si priva di tale patrimonio per destinarlo all’attuazione del “programma”.
Detta gestione compete a un soggetto denominato trustee e che viene inizialmente nominato dal disponente.
L’”obiettivo” che l’operato del trustee deve perseguire, il quale, come detto, è individuato dal disponente, consiste nell’attribuire un vantaggio a uno o più soggetti, denominati “beneficiari” del trust, ovvero nel perseguimento di un determinato scopo.
In altre parole, perché possa configurarsi un trust è necessaria la sussistenza di tre elementi:

  • la volontà di un soggetto (c.d. disponente) a dar origine alla situazione giuridica protetta;
  • l’indicazione da parte del disponente dell’interesse o fine (c.d. “obiettivi” del trust) in relazione ai quali quella situazione giuridica viene originata;
  • la destinazione di un patrimonio, per il perseguimento degli obiettivi del disponente.

Ricorrendo i menzionati tre elementi si originerà, dunque, un trust, vale a dire quella situazione giuridica nella quale un dato patrimonio viene destinato al perseguimento di un interesse (di uno o più soggetti beneficiari) o di un fine, con la conseguenza che il vincolo di destinazione impresso su detto patrimonio provoca una situazione di “separazione” tra i beni destinati in trust (gravati dal vincolo di destinazione) e il restante patrimonio del trustee.
Con il negozio istitutivo del trust, il disponente imprime, dunque, un vincolo di destinazione su determinati beni o diritti, destinati a comporre il patrimonio del trust. Con il negozio di dotazione, invece, il disponente – relativamente al trust “traslativo” (che si differenzia dal trust c.d. “autodichiarato”, ove il trustee coincide con il disponente; nonché dal trust c.d. “autodestinato”, ove il beneficiario coincide con il disponente) – trasferisce determinati beni o diritti in capo ad altro soggetto (trustee) mediante un atto che produce effetti reali e provoca, pertanto, il trasferimento in capo al trustee stesso della titolarità dei beni e diritti che compongono il patrimonio del trust.
I due principali elementi che caratterizzano il patrimonio vincolato in un trust sono, dunque:

  • il “vincolo di destinazione” sul patrimonio sottoposto al regime del trust, il quale comporta che i beni e/o diritti ivi vincolati e ogni loro frutto siano destinati unicamente al perseguimento dell’obiettivo predeterminato dal disponente;
  • la “segregazione patrimoniale” che si verifica con riguardo al patrimonio del trustee, la quale non fa altro che rendere effettiva la destinazione del patrimonio vincolato in trust al perseguimento delle finalità stabilite dal disponente.

Da quanto sin qui brevemente illustrato, emerge chiaramente come il trust corrisponda ad una situazione giuridica fonte di un vincolo di destinazione ed il cui titolare è il trustee. Il trust non costituisce, pertanto, dal punto di vista civilistico, un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale. Ciò nonostante, in ambito fiscale è, invece, attribuita al trust una piena soggettività giuridica.
Vediamo, ora, in che modo sia tassato, ai fini delle imposte indirette, l’atto di dotazione di un trust.
Al riguardo, giova prender le mosse dall’art. 2, comma 47, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, secondo cui l’imposta di donazione si applica anche “sulla costituzione di vincoli di destinazione”.
Per “vincoli di destinazione” si intendono gli atti mediante i quali si imprime una destinazione a determinati beni o diritti, nell’ottica di realizzare un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, nonché di produrre effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni e diritti medesimi.
Il trust rientra, chiaramente, in tale ambito, rappresentando il vincolo di destinazione la finalità che il titolare di un dato patrimonio (disponente) imprime su di esso affinché sia destinato al perseguimento dell’obiettivo indicato.
Il problema interpretativo sorto sulla portata applicativa del citato comma 47 del D. L. n. 262/2006 e, soprattutto, sul termine “costituzione”, sembrerebbe esser stato definitivamente superato, in sede di legittimità, solo di recente. In passato ci si chiedeva se soggetta ad imposta dovesse intendersi la mera costituzione del vincolo di destinazione, oppure se la legge, facendo riferimento alla “costituzione di vincoli di destinazione”, dovesse intendersi nel senso che l’imposta di donazione fosse applicabile unicamente in quanto la “costituzione” coincidesse con il trasferimento di un dato bene, provocando uno stabile incremento del patrimonio del soggetto avente causa del trasferimento. Se ci si riferisce al trasferimento di patrimonio che, in esecuzione dell’atto istitutivo del trust, intervenga tra il trustee ed il beneficiario, non sembrerebbero esservi dubbi circa la tassazione dell’operazione in questione. Ma qualora si ipotizzi, invece, la trasmissione di beni e diritti dal disponente ad un trustee, allo scopo che essi vadano a formare quell’insieme di beni e diritti vincolati in trust e i quali costituiscano un patrimonio separato, affiancato al patrimonio generale del trustee, affinché mediante tale patrimonio egli attui il programma indicato dal disponente, allora difficilmente si comprende come possa ipotizzarsi la tassazione, con l’imposta di donazione, di questo momento istitutivo del patrimonio separato, non essendo espressione di alcuna capacità contributiva. Benché il trustee acquisti, in effetti, la titolarità dei beni e diritti vincolati in trust, non è tuttavia in suo favore che il vincolo di destinazione viene costituito, bensì a favore della realizzazione del programma individuatogli dal disponente.
L’Amministrazione finanziaria non la pensa però così, ritenendo che l’atto istitutivo del vincolo di destinazione debba essere immediatamente assoggettato, a carico del trust, all’imposta di donazione (con conseguente detassazione dell’atto con cui il trustee devolverà i beni e diritti ai beneficiari). Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 3/2008), “Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari. Come affermato nella circolare n. 48 del 2007, il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo). L’unicità della causa fa sì che l’imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio (…). Da quanto esposto discende che la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari”.
Oltreché dall’anzidetta violazione del principio della capacità contributiva, l’erroneità e irragionevolezza di un simile ragionamento deriva dal semplice profilo della determinazione della base imponibile, poiché nessuno può sapere in anticipo (si pensi ad un trust liberale, incrementativo del patrimonio del disponente) quali saranno i beni e diritti (nonché il loro valore) che il trustee effettivamente trasferirà al beneficiario alla scadenza del trust, non fosse altro per la lunghezza del periodo che può intercorrere tra l’istituzione del trust e il suo momento finale, nonché per l’esito della gestione di quei beni e diritti vincolati in trust. Peraltro, una tassazione, sin dall’origine, della costituzione del vincolo di destinazione potrebbe addirittura ritorcersi contro il fisco stesso, da sempre sostenitore di una tesi persino per esso, in determinati casi, antieconomica. Basti pensare, a proposito, all’apporto in un trust di una partecipazione societaria, il cui valore ben potrebbe crescere nel tempo mediante la sua amministrazione e gestione da parte del trustee, con conseguenti maggiori entrate erariali in sede di futura sua assegnazione al o ai beneficiari.
La Corte di Cassazione è stata, in passato, “ondivaga” sul punto. Si sono, infatti, succedute decisioni secondo cui:

  • l’atto di dotazione deve intendersi come presupposto d’imponibilità ai sensi del D. L. n. 262/2006 (Cass. n. 3735/2015; Cass. n. 4482/2016; Cass. n. 13626/2018);
  • la dotazione di un trust non sarebbe mai da intendere quale manifestazione di capacità contributiva, in quanto essa si sprigionerebbe, non nel momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, ma solamente con l’attribuzione del patrimonio del trust al beneficiario (Cass. n. 21614/2016; Cass. n. 1131/2019);
  • se il trust è di tipo “traslativo” e se “il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva” (la quale si manifesterà solo “con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario”), l’imposta di donazione non è applicabile. Ma se il trust è di tipo “traslativo”, si applica l’imposta di donazione qualora “il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario del trasferimento”, vale a dire che “sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio, con correlato decremento di un altro” (Ordinanze “gemelle” nn. 31445/2018 e 31446/2018; Cass. n. 734/2019).

Dal giugno 2019 in poi, la Cassazione ha inaugurato un nuovo stabile indirizzo giurisprudenziale in conformità alle conclusioni già raggiunte nelle sentenze nn. 21614/2016 e 1131/2019 (Cass. n. 22758/2019; Cass. n. 16700/2019; Cass. n. 2897/2020; Cass. n. 5766/2020; Cass. n. 7003/2020; Cass. n. 8281/2020; Cass. n. 24153/2020; Cass. n. 24154/2020; Cass. n. 24233/2020; Cass. n. 24420/2020).
Secondo la Suprema Corte, laddove l’art. 2, comma 47, del D. L. n. 262/2006 menziona i vincoli di destinazione, non istituisce una nuova fattispecie imponibile con l’imposta di donazione, ma si limita a chiarire che tale imposta si applica al trasferimento che si abbia, oltreché per effetto di una donazione, anche in conseguenza della costituzione di un vincolo di destinazione: ma tale imposizione avrà luogo, ovviamente in capo al beneficiario, soltanto se e quando il trust abbia compimento.
Nonostante il consolidamento della citata giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate non desiste dalle proprie pretese, come, peraltro, recentemente confermato dalla Risposta ad interpello n. 904-1160/2020 della DRE Lombardia, secondo cui “Le modalità di applicazione al trust dell’imposta sulle successioni e donazioni sono state illustrate dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008, le quali rimangono tuttora valide non avendo la stessa Agenzia recepito in alcun successivo documento di prassi l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità”. Per tali ragioni, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la costituzione del vincolo di destinazione verrà “considerata, ai fini dell’imposta sulle donazioni, come se effettuata, sin dall’origine, a favore del beneficiario finale del patrimonio (ovvero per il raggiungimento di uno scopo) e sarà espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale; l’imposta sulle successioni e donazioni, dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione, deve essere, pertanto, corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio”.
In definitiva, l’Agenzia rimane ancorata ai suoi precedenti e “datati” provvedimenti: pur facendo riferimento al mutamento di indirizzo intervenuto in sede di legittimità, continua a ritenere che l’apporto integri, di per sé, il vincolo di destinazione. Un’occasione persa per ridurre le liti fiscali e ristabilire quel rapporto di fiducia tra contribuente e uffici troppo spesso negato per evidenti ragioni di gettito.

L’Autore:
DOTT. Edoardo Giontella

 

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