Post Brexit: le società residenti nel Regno Unito che effettuano nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, possono adempiere i relativi obblighi mediante l’identificazione diretta.

In base all’articolo 17 del DPR 633 del 1972 (Decreto IVA), il soggetto non residente – UE o extra UE – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato o, in alternativa, identificandosi direttamente.
L’identificazione diretta ai fini IVA del soggetto non residente è disciplinata dall’art. 35 ter del DPR 633 del 1972 (Decreto IVA).
In particolare, il comma 5 del citato articolo 35 ter prevede che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.
Differentemente da quanto previsto in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro – per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente – per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE.
A seguito della c.d. “Brexit”, il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, è qualificabile quale Paese terzo rispetto alla UE, pertanto, la facoltà dell’identificazione diretta è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE.
Con la Risoluzione n. 7/E del 1.02.2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit, “può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell’articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA”.
Alla luce della suddetta Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto residente nel Regno Unito che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, potrà adempiere ai relativi obblighi mediante l’identificazione diretta di cui al sopra citato art. 35 ter.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria è di particolare interesse per tutti gli operatori residenti in Uk che effettuano operazioni rilevanti in Italia ai fini IVA, poiché lo strumento dell’identificazione diretta è indubbiamente meno costoso della nomina del rappresentante fiscale, essendo quest’ultimo responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi IVA.
Si evidenzia, peraltro, che i soggetti residente in UK, non stabiliti né identificati in alcun Stato membro dell’Unione, che intendono effettuare i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico” (“MOSS”).
Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).
In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Dal 1.07.2021, l’utilizzo del suddetto portale sarà esteso anche al commercio elettronico indiretto e, quindi, a tutte le cessioni di beni B2C, effettuate mediante piattaforma e-commerce.

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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