Regime OSS

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2 della Direttiva (UE) 2017/2455 alla Direttiva IVA 2006/112/CE, a partire dal 1 luglio 2021, il regime speciale MOSS (Mini Sportello Unico), sarà esteso a tutti gli operatori esercenti vendite a distanza, assumendo il nome di OSS (One Stop Shop).
Le novità introdotte dalla normativa europea si innestano sull’impianto del regime speciale MOSS, il quale ha consentito a tutti i soggetti che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi in un unico Stato membro ed, utilizzando un apposita piattaforma informatica, di dichiarare e versare l’IVA dovuta a uno o più Stati membri. Tale strumento consente di ovviare all’onere di identificarsi in ogni singolo Stato europeo, dove avviene l’operazione rilevante ai fini IVA e, conseguentemente, di effettuare in ciascuno Stato la dichiarazione ed il relativo versamento.
Per effetto, dunque, delle modifiche apportate, il sistema MOSS (ora OSS) sarà applicabile a tutte le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro con destinazione consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea ed, anche, per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo. A tal proposito sono stati predisposti vari regimi speciali che si distinguono in Sistema OSS non U.E, Sistema OSS U.E., e Sistema IOSS.

Sistema OSS non UE
Ai sensi dell’art. 74 quinquies del d.P.R. 633 del 1972, i soggetti passivi non aventi una stabile organizzazione in uno stato dell’UE, per assolvere agli obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi rese a soggetti non passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, potranno ora registrarsi al sistema OSS non UE. A tal fine dovranno presentare un’apposita richiesta all’Ufficio competente, del paese in cui intendono identificarsi, il quale rilascerà un numero di identificazione da utilizzare per effettuare la dichiarazione trimestrale IVA.
Tal regime speciale consente, dunque, di dichiarare e versare l’IVA dovuta per le prestazioni di servizi in un unico Stato membro, il c.d. stato di identificazione, tramite il c.d. sportello unico OSS regime non UE.
Esempio:
Un fornitore non stabilito nell’UE effettua prestazioni di servizi mediante l’utilizzo di sistemi informatici a consumatori (B2C) situati in Germania, Francia e Belgio. Per effetto del regime speciale, il fornitore potrà scegliere uno di tali Stati come Stato membro di identificazione ed in tale Stato effettuerà un’unica dichiarazione IVA, per tutte le operazioni effettuate, anche se esse si riferiscono ad operazioni effettuate negli altri stati della comunità europea.

Sistema OSS UE
Ai sensi dell’art. 369 – ter della Direttiva Iva, è stata ampliata la gamma di prestazioni che possono fruire del regime speciale, inizialmente previsto per i servizi TTE.
Dunque, per i soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, l’art. 74 sexies ha previsto che possano, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, optare per il regime OSS UE.
L’art. 74 sexies ai commi 1 e 2, in recepimento della Direttiva IVA, ha previsto che possano scegliere di aderire al regime OSS UE, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, rispettivamente:
i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche (B2C);
i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea con stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea senza stabile organizzazione nell’Unione Europea e che spediscano o trasportino i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra-UE, privi di stabile organizzazione, che spediscano o trasportino i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Dunque, trattandosi di un regime speciale facoltativo, il soggetto passivo, al fine di assolvere ai propri doveri in materia di IVA, potrà scegliere se:
registrarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati membri interessati;
registrarsi all’OSS dell’Unione.
Esempio:
Un venditore di cosmetici online, domiciliato in Italia, che effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in Polonia, in Francia ed in Spagna, attraverso il sistema OSS potrà assolvere all’IVA dovuta nei vari Stati membri, semplicemente utilizzando la relativa piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
Non sarà più, dunque, tenuto né ad identificarsi in ogni singolo Stato dell’Unione europea nel quale opera, né tanto meno ad effettuarvi la relativa dichiarazione mensile IVA.

Sistema IOSS
Per effetto dell’art. 2 della Direttiva 2017/2455 è stato introdotto l’art. 14 bis alla Direttiva IVA, il quale prevede un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, aventi un valore non superiore a 150 euro.
Trattasi di un regime speciale, facoltativo, a cui possono accedere i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nell’UE. Possono, altresì aderirvi anche i soggetti che, mediante interfacce, facilitino le vendite a distanza di beni di modesto valore.
Ai sensi dell’art. 369 quaterdecies (SEZIONE 4, al titolo XII capo 6) della Direttiva IVA, gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi ad avvalersi del regime speciale, per le merci che rispettino le seguenti condizioni:
si trovano in un territorio terzo o in un paese terzo al momento della vendita e sono trasportate o spedite da o per conto del fornitore a un consumatore in uno Stato membro (ossia, deve trattarsi di vendite a distanza di beni importati, così come definiti dall’art. 14 par. 2 della Dir. IVA);
sono inviate in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
non sono soggette ad accise.
Per i soggetti passivi non stabiliti nell’UE e per i c.d. facilitatori, è richiesta la nomina di un intermediario stabilito nell’UE, che assuma il ruolo di debitore di imposta ed assolva agli obblighi previsti da tale regime speciale. L’art. 369 terdercies al comma 2 n. 2 definendo la figura di “intermediario”, prevede che tale soggetto è tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti dal regime speciale in nome e per conto del soggetto passivo.
Tale adempimento non si estende ai soggetti passivi stabiliti in un Paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale Paese terzo.
L’art. 369 octodecies prevede che lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo, che si avvale del regime IOSS, un numero individuale di identificazione IVA, il quale dovrà essere utilizzato unicamente per l’applicazione di tale regime speciale.
Allo stesso modo, sarà attribuito all’intermediario un numero individuale di identificazione IVA per l’applicazione del presente regime speciale per ogni soggetto passivo per il quale agisce.

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione
In alternativa al regime IOSS, è data la possibilità ai fornitori italiani ed extra UE di dichiarare e pagare l’Iva all’importazione, relativamente ai beni di provenienza extracomunitaria di valore non superiore a 150 euro, per conto degli acquirenti, a condizione che l’immissione in libera pratica sia effettuata nello stesso Stato membro in cui i beni sono consegnati a questi ultimi.
Tale regime speciale è disciplinato nella direttiva 2006/112/CE, rispettivamente dagli artt. 369 sexvicies a 369 septivicies ter e costituisce una semplificazione, facoltativa, per la riscossione dell’IVA all’importazione, nel caso in cui il regime IOSS non sia stato applicato.
Per cui, l’imposta è dovuta dal cliente dell’Unione Europea che ordina e importa le merci, il quale paga l’IVA al soggetto che presenta la merce alla dogana. Quest’ultimo può dichiarare mensilmente l’IVA ed effettuare un unico pagamento mensile alle autorità doganali per tutta l’IVA riscossa dai clienti. Tale sistema è volto ad evitare che, per i beni non consegnati o non accettati da un cliente, il dichiarante sia, comunque, tenuto al pagamento dell’IVA per tali prodotti. Ovviamente, il dichiarante deve conservare la prova della mancata consegna/non accettazione da parte del cliente/importatore per giustificare l’esonero dal pagamento dell’IVA su tali spedizioni.
La summenzionata direttiva non prevede condizioni per autorizzare gli operatori a utilizzare il regime speciale, tuttavia, prevede l’adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate per garantire il pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

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Per gli operatori che scelgano di aderire al regime speciale OSS l’art. 74 quinquies, al comma 6, sancisce che la dichiarazione telematica unica debba essere presentata trimestralmente, entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni rilevanti ai fini IVA. Nell’ipotesi in cui, invece, l’operatore economico aderisca al sistema IOSS, la scadenza non sarà trimestrale, bensì mensile.
Il soggetto passivo sarà, dunque, tenuto a versare l’IVA nello Stato in cui è identificato, secondo le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito di imposta sarà così costituito dal totale dell’IVA risultante dalla dichiarazione. Sarà poi onere dello Stato membro di identificazione provvedere alla ripartizione degli importi tra i diversi Stati di consumo. La piattaforma assume, dunque, per legge, la responsabilità fiscale di rendere essa stessa conto alle autorità degli scambi, dei volumi e dei flussi monetari realizzati.
L’adesione a tali regimi speciali comporta che i soggetti passivi siano dispensati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, in quanto sostituiti dall’apposita dichiarazione trimestrale o mensile. La documentazione relativa alle operazioni effettuate dovrà essere conservata fino al decimo anno successivo a quello della dichiarazione, in quanto in caso a richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità dei Paesi di consumo dovrà essere esibita.
Per effetto del Comunicato del MEF pubblicato il 29/03/2021, dal 1 Aprile 2021 è, dunque, possibile la registrazione ai regimi IVA OSS e IOSS sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale possibilità è volta a rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1 luglio 2021. Le disposizioni europee prevedono, a tal fine, che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi da tale data sui portali dedicati.
L’agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti, che intendano aderire ai nuovi regimi speciali, di effettuare la registrazione on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata, alla sezione “regimi IVA mini One Stop Shop, One stop Shop e Import One Stop Shop”.
I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati dal 1 luglio 2021 al nuovo sistema OSS.
I descritti nuovi sistemi dovrebbero semplificare l’operatività di coloro che vendono in differenti Stati membri, eliminando i singoli adempimenti in ciascuno Stato. L’uso del condizionale è d’obbligo, essendo solo la verifica sulla concreta operatività dei sistemi a realizzare l’auspicata semplificazione.

L’Autore:
Dott.ssa Sofia Ludovica Giurlani

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