Calcolo contributi a fondo perduto per imprese e professionisti

Arriva finalmente un contributo causa pandemia Covid-19, alle imprese e agli esercenti arti e professioni in misura percentuale (purtroppo minima) alla riduzione del loro fatturato.
Ma vediamo quali sono le oggettive condizioni per la sua applicazione e come si calcola.

La prima condizione è che i ricavi o compensi del 2019, determinati secondo le regole proprie di ciascun contribuente, non siano superiori a 10 milioni di euro. Trattasi specificatamente dei ricavi e compensi indicati negli artt. 54, comma 1 e 85, comma 1 lett. a) e b) del TUIR, con esclusione, pertanto, di tutti gli altri elementi reddituali ivi non elencati, quali le plusvalenze, le indennità, ecc.
La notazione che viene spontanea è che sarebbe stato più rispondente alla ratio “ristoratrice” della norma, fare riferimento ai ricavi 2020 e non 2019, in quanto si è così esclusa una platea di contribuenti che pur avendo avuto ricavi superiori ai 10 milioni nel 2019, possono aver sofferto importanti riduzioni di fatturato nel 2020. Evidentemente la stima degli oneri statali finanziari non ha consentito la più ragionevole soluzione.

La seconda condizione oggettiva per l’applicazione del contributo è un calo del fatturato 2020, rispetto al 2019 inferiore almeno del 30 per cento.
E qui le cose si potrebbero complicare, perché la norma usa termini che non trovano corrispondente definizione normativa. Precisamente si riferisce all’“ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi”.
Né il riferimento all’ammontare medio né alla locuzione fatturato, trovano un riscontro nel TUIR o nel decreto IVA. Quest’ultimo si riferisce, infatti, al “volume d’affari” che per espressa previsione di legge, si determina su base annua e non come media mensile e sulla base delle operazioni registrate e non con riferimento all’effettuazione dell’operazione (art. 20 dPR 633/72).

La conferma dell’uso del termine fatturato in termine non giuridico, si ricava dalla Circolare dell’Agenzia (15/2020) che, per i precedenti ristori, ha ricondotto a tale nozione le cessioni di beni ammortizzabili che non rientrano nel volume d’affari (art. 20 dPR 633/72).
Si deve quindi ritenere che siano ricomprese nel fatturato, anche le operazioni escluse e non soggette ad IVA per qualsivoglia ragione, le quali tecnicamente non rientrerebbero nel volume d’affari ai sensi del citato art. 20 perché non soggette a annotazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
E’, peraltro, evidente che il fatturato debba essere assunto al netto delle note di variazione sia in diminuzione che in aumento (art. 26 dPR 633/72). Al riguardo il problema che sorge è la valenza temporale di tali note, ovvero se esse incidano sul fatturato dell’anno solo se emesse nell’anno (2019 o 2020) o anche se emesse successivamente.
Nella citata Circolare (15/2020), l’Agenzia ha ritenuto di considerare dette note solo se emesse nel periodo di riferimento (all’epoca il mese di aprile), ma tale soluzione non sembra coerente con la ratio della norma che vuole “fotografare” con precisione il reale fatturato del periodo (e la riprova si ricava con l’inserimento nel fatturato delle vendite di beni ammortizzabili).
Ne consegue che sarebbe irragionevole determinare il fatturato 2019, senza tenere conto di note di variazione, in aumento o in diminuzione, emesse nel 2020, così come non considerare, in aumento o diminuzione del fatturato 2020, le note emesse nel 2021.
L’obiezione potrebbe essere quella di prevenire un comportamento abusivo volto a ridurre o aumentare il fatturato per fruire del beneficio.
Tale obiezione non è però sufficiente in quanto, diversamente, si impedirebbe il corretto calcolo del volume di cessioni e prestazioni effettuate nel periodo di riferimento. Tenendo inoltre conto che le note di variazione di cui si discute sono disciplinate dal decreto IVA, che stabilisce i rigorosi requisiti per la loro legittima emissione.
Quindi, così come un contribuente sarebbe tenuto ad emettere una nota in aumento, ricorrendone i presupposti, lo stesso contribuente potrà emetterne una in diminuzione, sempre ricorrendone i presupposti legali (art. 26 dPR 633/72) e, dunque, non a sua semplice discrezione.

Vediamo ora come calcolare il fatturato.
Prima lo faremo intendendo il significato del riferimento al fatturato, poi quello all’ammontare mensile medio.
Visto il richiamo all’“effettuazione dell’operazione” fatto nella norma, occorrerà subito distinguere tra cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Fatturato cessione di beni
Nei relativi periodi di riferimento del 2019 e 2020 occorrerà tenere conto:
delle fatture (anche differite) e degli scontrini fiscali o ricevute fiscali emessi, nonché degli ammontari annotati nel registro dei corrispettivi;
dei pagamenti ricevuti, ancorché non abbiano generato per qualsivoglia motivo (legittimo o illegittimo) gli adempimenti di cui alla lett. a):
della data di stipula di atti di vendita immobiliari;
della consegna o spedizione dei beni mobili venduti.
In buona sostanza tutti gli accadimenti sopra indicati generano fatturato confrontabile, nel senso che è sufficiente uno qualunque di essi per “fotografare” il momento della cessione.
In concreto, se nel 2019 avviene uno solo dei sopraindicati accadimenti, a nulla rileva che nell’anno successivo ne sia avvenuto uno degli altri sopra elencati per la medesima operazione.
Se si emette fattura nel 2019, l’operazione comporrà il fatturato di quell’anno, indipendentemente dal fatto che si riceva il pagamento o si consegni il bene nel 2020.
Così come, se si riceverà il pagamento nel 2019, a nulla rileva che si consegni il bene nel 2020 perché quel pagamento formerà il fatturato del 2019.
Quanto sopra rilevato con riferimento al fatturato che si realizza con la consegna del bene (o la stipula dell’atto per gli immobili), non vale per le vendite che producono effetti traslativi successivi a questi eventi: si pensi alle vendite di un bene a rate o all’atto di vendita di un immobile sottoposto a condizione sospensiva.
In questi casi il fatturato non sarà influenzato dalla consegna o dalla stipula, perché solo con il verificarsi dell’effetto traslativo l’operazione si considererà effettuata. Ovviamente, a meno che non sia stata precedentemente emessa fattura o sia stato pagato il corrispettivo, perché in tal caso il fatturato si determinerà, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento (art. 6, quarto comma dPR 633/72).

Fatturato prestazioni di servizi
Nei relativi periodi di riferimento occorrerà tenere conto:
delle fatture, scontrini o ricevute fiscali emessi e degli ammontari annotati nel registro dei corrispettivi;
dei pagamenti ricevuti.
Il verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti eventi determinerà il fatturato con riferimento alla sua data.
Non avrà pertanto alcun rilievo la data di ultimazione delle prestazioni di servizi e, quindi, la sua tassazione agli effetti delle II.DD. sulla base del principio della competenza economica
Il legislatore ha, infatti, inteso far riferimento al fatturato e non al ricavo tassabile e, con riferimento ad esso, lo ha voluto determinare con un rinvio al momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (art. 6 dPR 633/72).
Tale ultima considerazione non vale però, nel caso in cui le prestazioni di servizi vengano rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia a un soggetto passivi ivi stabilito: in tal caso varrà, infatti, l’ultimazione della prestazione o nel caso di prestazioni periodiche o continuative la maturazione del corrispettivo salvo il pagamento anteriore all’ultimazione, caso in cui il fatturato si determinerà alla data del pagamento.

Ammontare medio mensile
Una volta identificate le operazioni da considerare nel fatturato di uno o di altro anno, secondo le regole sopra descritte, occorrerà determinare “l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi” cui si riferisce la legge.
Al riguardo occorrerà svolgere una semplice operazione matematica. Sommando tutte le cessioni e prestazioni effettuate distintamente per ciascuno dei 2 anni di riferimento, si determinerà il “fatturato” di quell’anno. A quel punto tale fatturato si dividerà per 12 e si avrà il c.d. “fatturato medio mensile”.
Il raffronto della media del 2019 con quella del 2020, ci dirà se ricorre la seconda delle due condizioni, costituita da un calo di tale media del 2020 di almeno il 30%, rispetto alla media del 2019.
Va ricordato che tale calo del 30% non è richiesto per i soggetti che abbiano aperto la P.I. dal 1 ° gennaio 2019, i quali potranno accedere al beneficio del rimborso percentuale del calo, anche se rilevino una diminuzione del fatturato inferiore a tale percentuale del 30%.
Mentre per chi non ha rilevato alcuna riduzione del fatturato spetterà comunque un contributo in misura fissa di euro 1.000,00 per le persone fisiche e di euro 2.000,00 per le persone giuridiche.
Una volta determinata la differenza tra fatturato medio mensile 2019 e fatturato medio mensile 2020, si applicheranno le percentuali di erogazione del contributo a tale differenza, come indicate nella legge.
Tali percentuali sono le seguenti:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro:
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro:
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Quindi, in concreto, se la differenza del fatturato medio mensile sarà di 10.000,00 euro e i ricavi del contribuente saranno tra 100.000,00 e 400.000,00 euro, il contributo ammonterà ad euro 5.000,00 (50% della differenza di fatturato).
Un contribuente che, dunque, aveva nel 2019 ricavi di 150.000,00 euro e che, causa pandemia, nel 2020 ha avuto ricavi di 30.000,00 euro, si vedrà “ristorato” con soli 5.000,00 euro, pari a poco più del 4% della sua perdita, per un ammontare su base mensile di circa 400,00 euro.

A questo punto sorge spontanea una riflessione: con l’erogazione di un contributo così limitato pur in caso di perdite molto rilevanti, che peserà circa 12 miliardi sulle casse statali in termini di oneri finanziari, si salveranno poche piccole e medie imprese, mentre si perderanno molti posti di lavoro, con conseguenti ulteriori oneri finanziari in termini di stanziamento per il reddito di cittadinanza.
Non sarebbe stato meglio in termini di crescita economica riservare maggiori risorse a tale tipologia di contributo, invece che a finanziare i sostegni a chi perderà il lavoro, proprio a causa dell’insufficienza degli aiuti alle imprese?

L’Autore
Avv. Marco Giontella


Le Sezioni Unite Si Pronunciano Sulle Regole Di Assoggettamento Ad Imposta Di Registro Per Gli Atti Che Enunciano Disposizioni Di Altri Atti – Aumenti Di Capitale Con Rinuncia Al Credito Da Finanziamento SociIl contribuente ha diritto al rimborso degli importi versati all’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un avviso di accertamento fondato su fatti materiali ritenuti insussistenti dal giudicato penale, anche se divenuto definitivoDiritto al rimborso dell’IMU versata sull’abitazione principale dell’altro coniuge: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022La Corte di Cassazione disapplica le norme interne in tema di sanzioni doganali applicando il principio di proporzionalitàNuovo Codice della Crisi e della Insolvenza e adozione del Modello 231: un passo ulteriore verso l’obbligatorietà de facto