Come difendersi dalle comunicazioni di irregolarità, previste dall’articolo 36 bis, comma 3, del DPR 600/1973, che saranno notificate a partire dal 1° giugno

Nell’audizione dello scorso 22 aprile alla Camera dei deputati, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato che, dal 1° giugno, ripartiranno le notifiche delle comunicazioni di irregolarità, anche note con avvisi bonari.

Con il presente articolo si intende spiegare al contribuente come deve comportarsi in caso di notifica di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di un controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 3, del DPR 600/1973.

Orbene, come previsto dal sopra citato articolo 36 bis, le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte ad un controllo automatizzato fondato sui dati desumibili dalle stesse dichiarazioni presentante e dall’anagrafe tributaria.

Sulla base di tale controllo automatizzato, all’Agenzia delle Entrate, è consentito procedere:

– alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

– alla correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

– alla riduzione delle detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

– alla riduzione delle deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

– alla riduzione dei crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

– al controllo dell’omesso versamento o del versamento tardivo delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto, risultanti dalle dichiarazioni. 

Le anomalie sopra elencate, secondo quanto disposto dal comma 3 del sopra citato articolo 36-bis, vengono comunicate al contribuente mediante la notificazione del c.d. avviso bonario.

Al momento della ricezione del suddetto atto, il contribuente deve verificare se l’anomalia ivi indicata risulti o meno fondata.

Ed, invero, nel caso in cui l’anomalia risulti fondata, il contribuente deve procedere al versamento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario. 

Il rispetto di tale termine gli consentirà di ottenere la riduzione della sanzione ad 1/3 (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997). 

Si evidenzia che, per beneficiare della sanzione agevolata, non occorre versare l’intero importo indicato nella comunicazione di irregolarità, essendo consentita la rateizzazione.

Nello specifico:

– se l’importo richiesto è inferiore a cinquemila euro sono ammesse un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1997), 

– se l’importo richiesto è superiore a cinquemila euro, sono ammesse un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1997).

Qualora si volesse procedere alla rateizzazione, bisognerà inoltrate, all’Agenzia delle Entrate, apposita istanza e, per beneficiare della sanzione agevolata, procedere al pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni sopra indicato (art. 3-bis, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997).

Nel caso in cui, invece, l’avviso bonario risulti infondato, si consiglia, al contribuente, di procedere alla sua impugnazione, entro 60 giorni dall’avvenuta notificazione, dinanzi la Commissione Provinciale Tributaria territorialmente competente.

Sul punto, si sottolinea che l’informativa pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate secondo cui “Le comunicazioni …  degli esiti del controllo automatico … non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissione tributarie”, contrasta con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ammette l’impugnabilità della comunicazione di irregolarità, prevista dal citato comma 3 dell’articolo 36 bis del DPR 600/1973, dinanzi al Giudice Tributario.

Da ultimo, nella Sentenza n. 1230 del 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente affermato che “in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,  art. 19 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448” (Cass. n. 13963 del 5 giugno 2017; n. 11929 del 28 maggio 2014) … In applicazione di questo principio è stato anche ritenuto (Cass., 3315/2016) che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3 (cd. avviso bonario)”. 

L’Autore:
AVV. Anna Maria Conti

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