D.L. n. 23/2020: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Il Governo, con il D.L. n. 23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ha avviato la seconda fase di contrasto alla grave crisi di liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi per il perdurare dell’emergenza COVID-19.

Il provvedimento, all’art. 18 del Capo IV – rubricato “Misure fiscali e contabili” – ha previsto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, dando seguito all’intervento di sospensione dei medesimi pagamenti adottato per il precedente mese di marzo con il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, ma modificando i requisiti di accesso al beneficio della sospensione, i quali, oltre ad essere legati al volume dei ricavi e dei compensi del 2019 – per garantire un sostegno alle aziende effettivamente colpite dalle dure restrizioni che ha imposto l’attuale crisi sanitaria – tengono in considerazione anche gli scostamenti di fatturato e dei corrispettivi realizzati durante il periodo di emergenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi dei mesi di aprile e maggio 2020.

Il Decreto in esame ha previsto che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, 

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, o 
  • per quelli con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019,

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti da autoliquidazione in autoliquidazione relativi a:

–      ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (versamento delle ritenute IRPEF operate dai datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati);

–      imposta sul valore aggiunto (versamento IVA del mese di marzo e aprile 2020 per i contribuenti che versano l’imposta mensilmente e il versamento IVA relativo al I trimestre 2020 per i contribuenti che versano l’imposta trimestralmente);

–      contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore e del datore di lavoro).

Rimangono esclusi dalla sospensione i versamenti delle ritenute operate sui compensi pagati ai lavoratori autonomi.

Tale sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio, si applica anche 

  • ai medesimi soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 e
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, la sospensione dei versamenti dell’IVA di cui sopra si applica senza limiti di volume dei ricavi o compensi percepiti, ma a condizione che ci sia stata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, 

–      in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, 

–      o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non è previsto alcun rimborso di quanto sia stato già versato.

Il Decreto “Liquidità” prevede anche alcune disposizioni di coordinamento con il D. L. n. 9/2020 e con il D. L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), i quali, per i soggetti (imprese e lavoratori autonomi) appartenenti alle categorie economiche più colpite dalla crisi avevano già previsto, senza alcun limite di fatturato, la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, oltre che per il mese di marzo, anche per aprile e maggio 2020.

Per tali soggetti, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione sopra descritta, restano ferme le disposizioni previgenti e, pertanto,

  • per i soggetti appartenenti alle categorie economiche elencate agli artt. 8 del D. L. n. 9/2020 e 61, commi 1 e 2, del D. L. n. 18/2020 – per i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 si applicano le disposizioni previgenti, le quali non prevedevano limiti di fatturato per la sospensione dei versamenti in scadenza a maggio 2020 – trova applicazione la nuova disciplina del Decreto “Liquidità” e, dunque, i limiti sopra descritti,
  • mentre, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti in scadenza, sia nel mese di aprile, che in quello di maggio 2020, continua ad essere disciplinata dalle disposizioni previgenti, che anche in questo caso non prevedevano limiti di fatturato.

Analogamente, si ritiene che per le persone fisiche e soggetti diversi (società di persone e di capitali, enti, etc.), che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede legale, oppure la sede operativa, nei comuni della Lombardia e del Veneto rientranti nella cosiddetta “zona rossa” ricompresi nell’Allegato 1 al DPCM del 23 febbraio 2020, che non presentano i requisiti di fatturato sopra visti, continui ad applicarsi la disciplina previgente della sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi per il periodo che va dal 21 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, prevista dall’art. 1 del decreto del MISE del 24 febbraio 2020.

Proroga al 31 maggio dell’esonero dall’applicazione ritenuta d’acconto da parte dei sostituti di imposta.

È stata prorogata la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sui ricavi e compensi da questi percepiti fino al 31 maggio 2020.

In particolare, per i soggetti sopra elencati che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con un volume di ricavi inferiore a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L., i ricavi e compensi non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, ex art. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/1973, a condizione che 

  • nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,
  • e che rilascino al sostituto d’imposta una apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del D. L. n. 23 dell’ 8 aprile 2020.

Tali soggetti saranno tenuti a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, 
  • o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 20 marzo 2020.

Con riguardo ai versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020, che in via generale erano stati prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del D. L. n. 18/2020, se effettuati entro il 16 aprile 2020 sono considerati tempestivi e, pertanto, non dovranno essere applicati sanzioni o interessi.


Dott. Lorenzo Di Donato

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