La sospensione degli adempimenti tributari e dei versamenti fiscali e contributivi ai sensi del Decreto “Cura Italia”.

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce le prime misure a sostegno dell’economia varate dal Governo, tra cui quelle fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, le quali verranno trattate in parte nel presente articolo, in cui sarà affrontata la sospensione degli adempimenti tributari e dei versamenti fiscali e contributivi, ed in parte nei prossimi giorni, ove tratteremo delle altre misure.

Sospensione degli adempimenti tributari.

Per i soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti, etc.) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, termine posticipato al 1 giugno 2020 perché cade di domenica. 

In particolare, tra gli adempimenti oggetto di proroga, si segnala la presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2019, il cui termine ordinario scade il 30 aprile 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza ovviamente applicazione di alcuna sanzione.

Con specifico riguardo agli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 non è, invece, prevista alcuna ulteriore proroga rispetto a quella introdotta (31 marzo 2020) con l’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. E’, pertanto, confermata la scadenza del termine di presentazione delle Certificazioni Uniche dei redditi, prorogata al 31 marzo 2020.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi.

Il Decreto ha, inoltre, previsto, per tutti i contribuenti, una “mini” proroga (di soli 4 giorni) al 20 marzo 2020 dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo 2020, mentre sono previsti termini di sospensione più lunghi per i soggetti che operano nelle aree del Paese e nei settori maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria, nonché per i contribuenti con determinato volume di ricavi o compensi.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

–      ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (versamento delle ritenute IRPEF operate dai datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati);

–      imposta sul valore aggiunto (versamento del saldo IVA 2019 e versamento IVA del mese di febbraio per i contribuenti che versano l’imposta mensilmente);

–      contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore e del datore di lavoro).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti dell’IVA di cui sopra si applica senza limiti di volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: 

–      in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, termine posticipato al 1 giugno 2020 perché cade di domenica, ovvero

–     mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non è previsto alcun rimborso di quanto sia già stato versato.

Infine, con specifico riguardo al versamento del saldo dell’IVA 2019, il cui termine ordinario scadeva il 16 marzo 2020, prorogato in via generale al 20 marzo 2020, senza il pagamento di sanzioni o interessi, per i contribuenti che non beneficiano o non intendono beneficiare di alcuna sospensione è comunque possibile pagare:

–     entro il termine del 30 giugno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, ovvero

–     entro il 30 luglio 2020, aumentando le somme dovute al 30 giugno di un ulteriore 0,40%.

Esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto da parte dei sostituti di imposta.

E’, altresì, prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, ex art. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/1973, i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 – data di entrata in vigore D.L. n. 18/2020 in esame – e il 31 marzo 2020, dai soggetti (ad esempio lavoratori autonomi) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con un volume di ricavi inferiore a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L., a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione dovranno rilasciare al sostituto di imposta una apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta – richiamando l’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 – e saranno, conseguentemente, tenuti a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:

–     in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, termine posticipato al 1 giugno 2020, perché cade di domenica, ovvero

–     mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e dei premi per l’assicurazione obbligatori per particolari settori economici.

Il Decreto in esame ha, peraltro, individuato altri soggetti, che operano in settori economici maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria, a cui vengono estese le disposizioni a sostegno del settore turistico-alberghiero contenuti nell’art. 8 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, nei confronti dei quali sono applicati termini più lunghi, per il periodo che va dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, di sospensione dei versamenti relativi a:

–      ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (versamento delle ritenute IRPEF operate dai datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati);

–      imposta sul valore aggiunto (versamento del saldo IVA 2019 e versamento IVA del mese di febbraio per i contribuenti che versano l’imposta mensilmente);

–      contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore e del datore di lavoro).

Pertanto, oltre ai soggetti che operano nel settore turistico-alberghiero, beneficiano del maggior termine di sospensione dei versamenti: 

a)     federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b)     soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;

c)     soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d)     soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e)     soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f)      soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g)     soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h)     soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i)      aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l)      soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m)   soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 

n)     soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o)     soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p)     soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q)     soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r)      alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: 

–      in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, termine posticipato al 1 giugno 2020 perché cade di domenica, ovvero

–      mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

Non è previsto alcun rimborso di quanto sia eventualmente già stato versato.

Con specifico riguardo, infine, alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il periodo di sospensione dei versamenti di cui sopra è prorogato di un mese e arriva al 31 maggio 2020: i versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in questo caso, non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nelle aree geografiche maggiormente colpite dalla crisi (c.d. “zona rossa”).

Per le persone fisiche e soggetti diversi (società di persone e di capitali, enti, etc.), i quali al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede legale, oppure la sede operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto, rientranti nella cosiddetta “zona rossa” ricompresi nell’Allegato 1 al DPCM del 23 febbraio 2020, per il periodo che va dal 21 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, è prevista la sospensione dei versamenti relativi a:

–      ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (versamento delle ritenute IRPEF operate dai datori di lavoro sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati);

–      imposta sul valore aggiunto (versamento del saldo IVA 2019 e versamento IVA del mese di febbraio per i contribuenti che versano l’imposta mensilmente);

–      contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore e del datore di lavoro).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

–      in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, termine posticipato al 1 giugno 2020 perché cade di domenica, ovvero

–      mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. 

Non è previsto alcun rimborso per quanto sia stato eventualmente già versato.

Dott. Lorenzo Di Donato

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