DECRETO “CURA ITALIA”: l’ennesimo rapporto sbilanciato tra Fisco e contribuente

In data 17 marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 18 (c.d. Cura Italia) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19)”.

Per far fronte alla situazione emergenziale e al contempo tentare di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, il provvedimento ha prorogato la sospensione dei termini processuali e delle udienze disposta dal D.L. n. 11/2020, prevedendo, all’art. 83, salvo eccezioni, che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020:

  • le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”;
  • è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.

Quanto sopra si applica anche alle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie ed ai relativi termini.

In particolare, relativamente ai termini processuali tributari, il Decreto chiarisce che si intendono sospesi anche “i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”. Sono, dunque, sospesi – come peraltro evidenziato nel precedente articolo – i termini di 60 giorni previsti per l’impugnazione di qualsivoglia atto impositivo di competenza del giudice tributario, nonché quelli relativi ai procedimenti di mediazione.

Oltre alla sospensione generale dei termini processuali, il citato Decreto prevede, all’art. 67, la sospensione dei termini relativi alle attività degli Uffici degli enti impositori. In particolare:

  • l’attività di liquidazione;
  • l’attività di controllo;
  • l’attività di riscossione;
  • l’attività di contenzioso.

Tale sospensione è, tuttavia, a differenza di quella “generale” sopra illustrata, prevista dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Appare, dunque, evidente come il Decreto accordi un periodo di sospensione “erariale” ben più lungo rispetto a quello concesso al contribuente (31 maggio 2020 per gli Uffici, 15 aprile per il contribuente).

Eppure, ci sarebbe una disposizione (art. 12 D. Lgs. n. 159/2015) la quale prevede, in presenza di una sospensione dei termini a favore del contribuente per “eventi eccezionali”, la sospensione, “per un corrispondente periodo di tempo”, dei “termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.

Questo “miraggio” di uguaglianza tra Fisco e cittadino scompare, tuttavia, nel secondo comma della suddetta disposizione (ripresa dal Decreto in commento, all’art. 67, co. 4), ove è espressamente previsto che laddove il contribuente debba effettuare i versamenti sospesi entro il mese successivo, l’Amministrazione gode, invece, di un differimento di due anni dei termini di decadenza previsti per l’attività di accertamento per l’annualità in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione.

Volendo tralasciare ogni commento relativo a questa abnorme disparità di trattamento, l’art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, con riferimento alla sospensione dei termini processuali risulta, sotto il profilo temporale, perfettamente simmetrica per il contribuente e l’Ufficio.

Ciò nonostante, il Governo ha voluto “rompere” anche una delle poche briciole di simmetria rimaste sul tavolo, stabilendo, per il cittadino, dei termini più brevi di un mese e mezzo rispetto a quelli previsti a favore dell’Agenzia.

Lo Stato è riuscito, ancora una volta, nel proprio intento: ossia quello di far capire che, in situazioni ultra-emergenziali come quella gravissima che stiamo attraversando, non si molla di un millimetro con riferimento alla lotta all’evasione. 

Altra occasione persa riguardo alla possibilità di lanciare un messaggio positivo e distensivo: quello per cui il Fisco non vuole essere ulteriormente avvantaggiato, soprattutto in presenza di pandemia globale.

Dott.ssa Ludovica Niscola

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