Il TRUST e la non imponibilità della sua costituzione e dei successivi apporti

Come noto, il trust, istituto giuridico di origine anglosassone, è stato introdotto in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ad opera della L. n. 364/1989. 

Secondo l’art. 2 della Convenzione:

  • il trust si definisce come l’insieme dei rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (o costituente o settlor) – con atto tra vivi o mortis causa – qualora alcuni beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico;
  • i beni in trust, “intestati al trustee o ad un’altra persona per conto del trusteecostituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee”;
  • il trustee “è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge”.

Il trust, nel suo schema tipico, è quindi finalizzato alla segregazione di un determinato patrimonio in vista di un successivo trasferimento o per il perseguimento di un fine specifico. 

La sua introduzione è stata accompagnata da un vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza circa il regime impositivo da applicare agli atti di dotazione. Al riguardo, la querelle traeva origine dall’art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286/2006, a norma del quale l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990, trova applicazione anche nel caso di costituzione dei vincoli di destinazione. 

In particolare, l’incertezza applicativa verteva sul momento di realizzazione del presupposto impositivo, da cui la scelta tra tassazione immediata all’atto di dotazione o provvista del trust e tassazione postergata all’atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario. 

Sulla questione, per lungo tempo, si sono registrati due distinti orientamenti. 

Secondo un primo filone minoritario, l’atto con il quale il disponente vincola i propri beni, pur non determinando il trasferimento degli stessi al trustee e l’arricchimento di quest’ultimo, è comunque fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicchè l’atto resta assoggettato all’imposta prevista dall’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 (in questi termini si veda Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015). 

Secondo invece l’indirizzo maggioritario, il trasferimento del bene dal disponente al trustee non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, il quale è tenuto esclusivamente ad amministrarlo ed a custodirlo in regime di segregazione patrimoniale in vista del suo successivo trasferimento ai beneficiari del trust, sicchè detto atto è soggetto esclusivamente a tassazione fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte catastali e ipotecarie (Cass. n. 975/2018). Stando a questa seconda interpretazione, pertanto, la sola apposizione del vincolo non comporta di per sé un incremento patrimoniale esplicativo di un reale trasferimento di ricchezza che può giustificare l’applicazione dell’imposta. 

A tale contrasto, la Suprema Corte di Cassazione sembra aver posto fine con una serie di pronunce (Cass. nn. 15453, 15455, 15456, 16700, 16705 del 2019) pubblicate tra i mesi di giugno e luglio 2019, elaborando un uniforme criterio interpretativo idoneo ad essere applicato a ogni tipologia di trust. Ad avviso della Corte, infatti, “in ogni tipologia di trust l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario” (Cass. n. 16705/2019). Ciò in virtù del fatto che “l’atto di dotazione di un trust non costituisce un trasferimento tassabile ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l’obbligo di destinazione, che comprime il diritto al godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, talchè l’acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell’effettivo arricchimento a cui si correla l’applicazione dell’imposta prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990” (Cass. n. 15453/2019).

Pertanto, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità, l’atto di dotazione del trust, di per sé, non costituisce manifestazione di capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il settlor, la cui utilità rappresentata dall’effetto di separazione dei beni non si sostanzia in un incremento di forza economica, né tantomeno per il trustee, stante la natura meramente formale e transitoria del trasferimento. In questo modo “una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata” (Cass. n. 15453/2019), ossia solo con il trasferimento definitivo dei beni al beneficiario. 

L’orientamento della Suprema Corte è stato confermato con la recentissima Ordinanza n. 2897/2020, pubblicata il 7/02/2020, secondo cui ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione è necessario che “si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”, con la conseguenza che poichè nel “trust di cui alla L. n. 364 del 1989, (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione”, solo l’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario sarà sottoposto all’imposta di donazione.

Dott.ssa Ludovica Niscola

Le Sezioni Unite Si Pronunciano Sulle Regole Di Assoggettamento Ad Imposta Di Registro Per Gli Atti Che Enunciano Disposizioni Di Altri Atti – Aumenti Di Capitale Con Rinuncia Al Credito Da Finanziamento SociIl contribuente ha diritto al rimborso degli importi versati all’Amministrazione finanziaria in conseguenza di un avviso di accertamento fondato su fatti materiali ritenuti insussistenti dal giudicato penale, anche se divenuto definitivoDiritto al rimborso dell’IMU versata sull’abitazione principale dell’altro coniuge: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022La Corte di Cassazione disapplica le norme interne in tema di sanzioni doganali applicando il principio di proporzionalitàNuovo Codice della Crisi e della Insolvenza e adozione del Modello 231: un passo ulteriore verso l’obbligatorietà de facto