Le procedure di esdebitazione

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introduce nel nostro ordinamento un’articolata disciplina di riduzione dei debiti, finalizzata alla composizione della crisi da sovraindebitamento per tutti quei soggetti non sottoponibili alle vigenti procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Il legislatore italiano, in linea con gli ordinamenti di altri Paesi, nell’intento di favorire la ripresa dei consumi e contrastare il progressivo indebitamento di famiglie e di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari, ha così regolamentato l’insolvenza civile, nel tentativo di superare in parte le disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili.

Tale disciplina, modellata sui principi che hanno ispirato le modifiche della Legge Fallimentare, è applicabile in presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. a) come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Pertanto, a prescindere dell’ammontare complessivo del debito, ciò che rileva è la situazione di perdurante squilibrio tra i debiti contratti e il patrimonio.

Quanto ai presupposti soggettivi, le disposizioni in commento si applicano tanto a consumatori, quanto ad altri soggetti non fallibili come gli imprenditori esercenti attività commerciale che non superano le soglie di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare, gli imprenditori agricoli e le start up innovative ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 179 del 2012.

La l. n. 3/2012 permette di ottenere, con modalità differenti in base alla procedura seguita, l’esdebitazione anche per i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali. Cancellando i debiti, si consente così il fresh start, ossia la possibilità di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nel consenso civile senza il peso della situazione debitoria pregressa.
In particolare, la legge in commento prevede tre distinte procedure che conducono all’esdebitazione:
Accordo di composizione della crisi
Piano del consumatore
Liquidazione del patrimonio del creditore
Di seguito, sinteticamente, verranno esposte le principali caratteristiche delle procedure.

1. Accordo di composizione della crisi

Previsto dall’art. 7, comma 1, consiste in un accordo con una parte qualificata della massa creditoria, con cui il debitore propone ai propri creditori, avvalendosi dell’attività di un apposito organismo di composizione della crisi, la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei crediti. Il piano, che deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, individuare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, nonché indicare le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
I soggetti che intendono avvalersi della procedura, ai sensi dell’art. 9, comma 1, devono depositare la proposta di accordo presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza o della sede principale dell’azienda. Per l’omologazione del piano di ristrutturazione è necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% di tutti i debiti del soggetto.

2. Piano del consumatore

Tale procedura, dedicata ai consumatori (ossia al “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” art. 6, comma 2 lett. b), l. n. 3/2012), viene disciplinata dall’art. 7, comma 1 bis, e al pari dell’accordo, può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. A differenza di quest’ultimo però, non è richiesta l’adesione dei creditori, in quanto il Giudice omologa con propria autonoma decisione sulla base della convenienza della proposta avanzata e sulla meritevolezza del soggetto interessato. Il debitore consumatore deve, infatti, dimostrare l’assenza di colpa nell’aver causato il sovraindebitamento, posto che il giudice procederà ad omologare il piano soltanto quando “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” (art. 12 bis, co. 3 l. n. 3/2012).

3. Liquidazione del patrimonio

In alternativa all’accordo e al piano del consumatore, il debitore in stato di sovraindebitamento può attivare volontariamente il procedimento di liquidazione di tutti i suoi beni, ad eccezione di quelli elencati nell’articolo 14 ter, co. 6 della l.n. 3/2012. Trattasi di una procedura piuttosto articolata, che può essere attivata anche su ricorso proposto da uno dei creditori in caso di annullamento dell’accordo o della cessazione degli effetti del piano del consumatore.
Al fine di attivare tale procedura, il debitore propone ricorso al Tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale, allegando l’inventario di tutti i suoi beni e la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi. Se il ricorso risulta ammissibile, il Giudice dichiara con decreto aperta la procedura e procede alla nomina di un liquidatore, il quale predisporrà un piano per la liquidazione.
Nella liquidazione del patrimonio, a differenza di quanto accade nel caso di accordo o di piano del consumatore ove l’effetto esdebitatorio è automatico, l’esdebitazione resta subordinata alla valutazione del Tribunale, che deve accertare la presenza delle condizioni di cui all’art. 14 terdecies della l. n. 3/2012.
In particolare, il Giudice sarà tenuto a valutare la condotta del debitore, sia con riferimento alla gestione pregressa del patrimonio, sia rispetto alla conduzione della procedura, tenendo conto dei comportamenti futuri del debitore, il quale dovrà prodigarsi al fine di assicurare il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori. Se tali presupposti risultano osservati, il Giudice, su ricorso presentato dal debitore entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, dichiara con decreto l’inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente.
A norma del comma 3 dell’articolo 14 terdecies, l’esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento, o aventi natura risarcitoria, o relativi a sanzioni penali e amministrative di tipo pecuniario che non siano accessorie ai debiti estinti, ovvero quelli di natura fiscale, aventi causa anteriore alla data di apertura della liquidazione ma accertati successivamente.

Nell’ambito del complesso intervento normativo, il tema degli aspetti fiscali della composizione della crisi da sovraindebitamento è stato trattato in maniera del tutto marginale dal legislatore. Sebbene infatti i profili fiscali presentino particolare rilevanza, mancano del tutto norme espresse che, in modo organico, regolino i molteplici risvolti fiscali che emergono nella gestione degli istituti in commento.
In particolare, il principale problema riguarda la sorte dei debiti tributari del soggetto sovraindebitato, posto che, contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, il legislatore non ha richiamato l’istituto della transazione fiscale regolato dall’art. 182 ter della Legge Fallimentare, nonostante quest’ultimo si configuri come lo strumento che consente di interloquire con l’Erario nelle procedure concordatarie e di ristrutturazione del debito alle quali, la l. n. 3/2012, risulta apertamente ispirata.
L’istituto della transazione fiscale rappresenta, infatti, una particolare procedura che costituisce una deroga al principio generale di irrinunciabilità e indisponibilità del credito tributario da parte del Fisco, mediante il quale l’impresa in crisi può concordare con l’Amministrazione Finanziaria un’operazione finanziaria di ristrutturazione dei debiti.
L’assenza di una esplicita previsione che rinvii alla disciplina della transazione, dovrebbe quindi far protendere per l’inapplicabilità in via analogica dell’art. 182 ter della L.F. che, in quanto deroga al principio generale dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, può operare esclusivamente entro i limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, è bene evidenziare che l’art. 7, co. 1 della l.n. 3/2012 nel disporre che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, riproduce espressamente alcuni contenuti dello stesso art. 182 ter ante riforma. In questo modo, si potrebbe quindi ritenere che il legislatore, seppur non abbia richiamato espressamente i profili della transazione, ne abbia comunque ammesso taluni degli effetti.
Dal tenore letterale della norma appena richiamata, è quindi possibile desumere a contrariis che l’accordo risulti legittimo ove contenga previsioni di pagamenti parziali di crediti tributari differenti da quelli espressamente esclusi. In questo modo, dunque, anche l’Amministrazione Finanziaria può essere parte dell’accordo, essendo riconosciuta l’astratta possibilità di inserire ipotesi di riduzione delle pretese fiscali negli accordi e nei piani di ristrutturazione.

I problemi del mancato richiamo dell’art. 182 ter della L.F. riguardano altresì l’assenza di una procedura che garantisca il cd. consolidamento del debito fiscale per il soggetto che si avvia a definire la propria posizione di sovraindebitamento. L’unico riferimento che molto vagamente evoca tale effetto della transazione fiscale, è rappresentato dall’art. 9, comma 1, il quale dispone che “La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti”. Ciononostante, la norma non sembra garantire la cristallizzazione della posizione verso l’Erario del debitore, essendo di fatto solo finalizzata a portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria i termini della proposta formulata.

Un’ulteriore tematica che merita di essere approfondita, sulla quale si è molto discusso, è rappresentata dalla falcidiabilità dell’IVA nelle procedure della crisi da sovraindebitamento, in quanto l’art. 7, comma 1 della l. n. 3/2012 recita espressamente che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Su tale tema di estremo interesse, tornerò con un mio successivo articolo.

Dott.ssa Ludovica Niscola

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