Dazi Ritorsivi USA entrati in vigore: da onere a opportunità

BREVI CONSIDERAZIONI SUI DAZI RITORSIVI USA ENTRATI IN VIGORE: DA ONERE AD OPPORTUNITA’

Sulla Gazzetta Ufficiale USA del 9 ottobre 2019 (Federal Register/Vol. 84. N. 196/Wednesday, October 9, 2019/ Notices), è stata pubblicata la lista dei prodotti europei soggetti ad una maggiorazione dei relativi dazi da pagare al momento dell’importazione negli USA, nelle misure del 10 o del 25 per cento.

Ritengo di fare cosa utile, con l’allegazione del citato provvedimento alla mia breve nota di commento, consentendo così alle imprese interessate di verificare se, e in quali limiti, i relativi prodotti sono colpiti dal dazio ritorsivo.

L’applicazione del dazio è sottoposta alla ricorrenza di 3 condizioni:

  • la prima di natura temporale, in quanto il dazio è applicato a partire dalle ore 12:01 a.m. del giorno 18 ottobre 2019; se il superamento della barriera doganale USA avviene dopo il citato termine, si determina l’applicazione dei dazi aggiuntivi (“additional duties”);
  • la seconda oggettiva, in quanto il dazio colpisce solo i prodotti specificamente indicati nel provvedimento USA, mediante diretto riferimento alla voce doganale che descrive nel dettaglio il relativo prodotto;
  • la terza concernente la destinazione dei prodotti colpiti che deve essere una destinazione al consumo (“entered for consumption”), anche mediante deposito nei magazzini (“withdrawn from warehouse for consumption”).

1. Requisito temporale

Il requisito temporale riguarda la concreta registrazione e/o vidimazione della documentazione doganale concernente l’importazione negli USA.

Qualora detti adempimenti avvengano successivamente le 12:01 a.m. del 18 ottobre, ricorrendo le ulteriori condizioni di cui si dirà, sarà applicabile la nuova disciplina.

La prima considerazione relativa alla sussistenza del requisito temporale concerne i beni che abbiano superato la barriera doganale dei propri Stati di esportazione anteriormente al suddetto termine, ma che vengano importati negli USA successivamente ad esso: per tali beni il regime applicabile sarà quello dei dazi aggiuntivi, poiché la normativa fa riferimento all’ingresso nel territorio USA (“entered…”).

2. Requisito oggettivo

La strutturazione del provvedimento impositivo è pensata in maniera distinta per singoli Stati e relativi prodotti.

In concreto, come è agevolmente riscontrabile dal documento allegato, le liste dei relativi prodotti sono distinte per singoli Stati, nel senso che, ad esempio, l’importazione negli USA dei vini non è colpita se il Paese d’esportazione è l’Italia, mentre è colpita dai dazi aggiuntivi se il Paese d’esportazione è la Francia.

Lo specifico riferimento alla voce doganale contenuto nel provvedimento, fa sì che qualsivoglia diversità rispetto al prodotto indicato nella relativa voce, determini l’esclusione dal dazio aggiuntivo: diversità che può concernere, ad esempio, un prodotto simile a quello ivi descritto, in quanto la similitudine non è identità.

Ne consegue, che una diversa composizione percentuale di materie prime, rispetto a quella indicata nella voce doganale, determinerà l’esclusione dal dazio aggiuntivo.

Tale considerazione è di estrema importanza, poiché da essa possono conseguire decisive esenzioni dal dazio, le quali potrebbero rivelarsi estremamente vantaggiose per gli esportatori europei, altrimenti colpiti dal dazio aggiuntivo.

E, si badi bene, che le differenze che determinerebbero l’esclusione dal dazio, non attengono solo alla composizione sostanziale del prodotto, ma in alcuni casi anche ai suoi contenitori.

Occorrerà, pertanto, uno studio attento delle relative operazioni per poter operare le corrette scelte imprenditoriali, al fine di eliminare l’impatto del dazio aggiuntivo.

3. Destinazione al consumo

La precisazione contenuta al riguardo nel provvedimento che si commenta, all’apparenza di chiaro e semplice significato, si rivela, al contrario, delicata e importante.

Il prodotto colpito dal dazio aggiuntivo, è, infatti, solamente quello che supera la barriera doganale nella condizione di essere idoneo per la sua “consumazione”.

In concreto, pertanto, se per una serie di svariati motivi, il prodotto importato non risulta idoneo per essere immesso in consumo negli USA, il medesimo non dovrà scontare i dazi aggiuntivi: l’idoneità, evidentemente, concerne una serie di requisiti, tra i quali non ultimo, quello di essere confezionato e/o imbottigliato per essere venduto.

4. Base imponibile

Trattandosi di dazi aggiuntivi (“additional duties”), le regole di determinazione della base imponibile saranno le stesse che concernono i dazi e, quindi, quelle vigenti per l’applicazione della tariffa doganale amonizzata degli Stati Uniti (“Harmonized Tariff Schedule of the United States”).

Come noto agli operatori del settore, tali regole costituiscono un momento imprescindibile per l’applicazione dei dazi e si fondano su distinti e variegati procedimenti doganali di importazione.

Tali procedimenti sono distinti, ad esempio, nei casi di vendite e di importazioni dirette e nei casi di vendita ed importazioni cosiddette triangolari.

In quest’ultimo caso, ad esempio, la determinazione del valore in dogana può o meno essere soggetta alle regole del cd “first price”, ricorrendo specifiche condizioni e sulla base di specifica documentazione da produrre nella dogana USA.

***

Le prime riflessioni sull’entrata in vigore dei dazi aggiuntivi e ritorsivi, da me sinteticamente esposte, possono servire alle imprese esportatrici negli USA per un’ordinata ed economica programmazione delle relative operazioni, anche al fine di verificare l’economicità di eventuali investimenti che, da una parte, siano volti a ridurre l’impatto del dazio aggiuntivo e, dall’altra, si rivelino scelte di efficientazione e miglioramento dei processi di vendita esteri.

In sostanza un onere prima facie gravoso, potrebbe trasformarsi in opportunità!

In allegato il Provvedimento

L’Autore
Avv. Marco Giontella


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